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Sentenza

Sentenza del 08/04/2021 n. 297 - Comm. Trib. Prov. Torino

Processo tributario - Atti impugnabili - Contributo unificato - Ante decisione magistrati TAR per gratuito patrocinio - Impugnabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato emesso dall'Amministrazione in pendenza della decisione del Collegio sull'ammissione al gratuito patrocinio; il ricorrente sosteneva che l'invito costituisce una pretesa tributaria precisa comunicata con ragioni fattuali e giuridiche e che è illegittimo essendo stato emesso prima della definitiva delibazione sull'ammissibilità al gratuito patrocinio

La decisione

il giudice ha ritenuto che, pur essendo tassativa la elencazione degli atti impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, questa va interpretata in senso estensivo in considerazione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e dell'ampliamento della giurisdizione tributaria operato dalla legge n. 448/2001. Ne consegue che qualsiasi atto non espressamente indicato dall'art. 19 è comunque impugnabile quando l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, con l'esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche. L'impugnazione di tali atti è facoltativa e la mancata impugnazione non preclude l'impugnazione con atto successivo. In particolare l'invito al pagamento del contributo unificato, emesso prima della decisione definitiva sull'ammissibilità al gratuito patrocinio, è stato ritenuto impugnabile e illegittimo

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili è formalmente tassativa ma va interpretata in senso estensivo: atti non espressamente indicati sono impugnabili se comunicano una pretesa tributaria ben individuata con ragioni fattuali e giuridiche

  • legge n. 448/2001

    Ha ampliato la giurisdizione tributaria; tale ampliamento giustifica un'interpretazione estensiva delle categorie di atti impugnabili

  • principi costituzionali (tutela del contribuente e buon andamento della pubblica amministrazione)

    I principi costituzionali favoriscono un'interpretazione estensiva delle garanzie giurisdizionali a tutela del contribuente e dell'azione amministrativa corretta

Massime di principio

  • La lista di atti impugnabili prevista dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992 va interpretata in senso sostanziale: non solo la forma formale dell'atto, ma il suo contenuto (la comunicazione di una pretesa tributaria con ragioni) determina l'impugnabilità
  • L'impugnazione di atti non espressamente elencati è facoltativa e la mancata impugnazione non preclude la possibilità di impugnare successivamente un atto successivo
  • Gli inviti al pagamento o comunicazioni analoghe che esplicitano una pretesa tributaria sono impugnabili anche se emanati prima che l'atto assuma forma autoritativa, quando contengono motivazione fattuale e giuridica
  • È illegittimo per l'Amministrazione emanare atti esecutivi o di esazione (es. inviti al pagamento) relativi a contributi dovuti per il processo amministrativo mentre è pendente una decisione sul gratuito patrocinio che potrebbe esonerare il contribuente
  • In casi simili il contribuente dovrebbe valutare l'impugnazione tempestiva dell'atto impugnabile e, se necessario, chiedere la sospensione dell'esecuzione o segnalare al giudice la pendenza della domanda di gratuito patrocinio per evitare provvedimenti esecutivi prematuri
  • Per l'Amministrazione è raccomandabile astenersi dall'emissione di atti esecutivi quando sussistono ragionevoli dubbi o procedure pendenti che possono incidere sulla sussistenza dell'obbligo tributario

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