Sentenza del 09/04/2021 n. 1848 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Società capitali - Cessione quote - Posizioni proprietarie - Integrale azzeramento - Normativa previgente - Ente impositore - Riqualificazione atto - Cessione azienda - Rileva - Normativa sopravvenuta - Ente impositore - Limitazione attività riqualificatoria - Rileva - Normativa sopravvenuta - Interpretazione autentica - Giudice tributario - Giudizi correnti - Indistinta applicabilità retroattiva - Atto impositivo - Illegittimità sopravvenuta - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice tributario ha accolto il ricorso per illegittimità sopravvenuta dell'atto impositivo. Ha ritenuto che normativa sopravvenuta abbia limitato in modo sostanziale l'attività di riqualificazione dell'Amministrazione e che la successiva norma sia stata qualificata come interpretazione autentica con efficacia retroattiva nei giudizi tributari già in corso; ne consegue l'illegittimità dell'accertamento impugnato e l'annullamento dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento per maggiore imposta di registro emesso dall'Amministrazione a seguito della riqualificazione di una risalente cessione di quote di società di capitali in una cessione di azienda, motivata dall'integrale azzeramento delle posizioni proprietarie.
Norme richiamate
d.P.R. 131/86, art. 20
Norma di riferimento per la disciplina dell'imposta di registro sulle trasferimenti; dal contesto emerge che l'accertamento dell'Amministrazione si fondava sulla possibilità di riqualificare cessioni di quote in cessioni d'azienda ai fini impositivi, ricostruzione poi contrastata dalle norme sopravvenute.
l. 205/17, art. 1, comma 87, lett. a)
Norma sopravvenuta che ha limitato in modo sostanziale l'attività di riqualificazione dell'Amministrazione relativamente alle cessioni di partecipazioni e alla possibilità di ricondurle a cessioni di azienda; tale limitazione è stata ritenuta rilevante per la illegittimità sopravvenuta dell'atto impositivo.
l. 145/18, art. 1, comma 1084
Disposizione successiva qualificata come interpretazione autentica della normativa, con efficacia retroattiva anche nei giudizi tributari già pendenti; questa caratteristica ha reso applicabile la limitazione alla riqualificazione anche ai procedimenti in corso e ha determinato la caducazione dell'accertamento tributario.
Massime di principio
- Se dopo l'emissione di un accertamento interviene una norma che limita la possibilità dell'Amministrazione di riqualificare atti (es. cessione di quote vs cessione d'azienda), tale norma può determinare l'illegittimità sopravvenuta dell'atto impositivo e portare all'annullamento dell'accertamento.
- Le norme qualificate come interpretazione autentica possono avere efficacia retroattiva anche sui giudizi tributari già pendenti: è quindi essenziale valutare l'effetto temporale delle modifiche legislative quando si impugna un atto tributario.
- Nel caso di cessione di partecipazioni con integrale azzeramento delle posizioni proprietarie, la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda è contestabile; l'esito dipende dalla normativa vigente al momento della pronuncia e dall'eventuale sopravvenuta limitazione normativa.
- Chi impugna un avviso di accertamento deve verificare non solo la disciplina all'epoca del fatto ma anche le norme sopravvenute e le eventuali interpretazioni autentiche che possano retroagire a favore del contribuente.
- L'Amministrazione deve esercitare l'attività di riqualificazione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge; modifiche legislative che riducono tali poteri incidono direttamente sulla validità degli atti già emessi.
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