Cassazione Penale, Sentenza n. 321/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Circassia proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna (che aveva confermato la condanna del Giudice di pace) per i reati di minaccia e lesioni personali volontarie. I motivi articolati erano quattro: 1) censura procedurale per aver proposto appello contro una sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, che secondo il ricorrente sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 37 d.Lgs. 28/2000; 2) vizio di motivazione e valutazione dell'attendibilità della persona offesa (contraddizioni e precedente decreto penale a suo carico); 3) vizio di motivazione in relazione al reato di minaccia, lamentando assenza di riscontri probatori; 4) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del Giudice di prime cure.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p., ritenendo che il Tribunale avesse comunque deciso in appello su materia non appellabile (sentenza a sola pena pecuniaria). L'appello originario è stato qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 621 c.p.p., ma dichiarato inammissibile perché le censure erano essenzialmente di fatto (richiedevano una rivalutazione del compendio probatorio, oltre i limiti del giudizio di legittimità). In conseguenza di ciò il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
la sentenza di condanna a pena pecuniaria - quando non siano in discussione, sia direttamente che indirettamente, le statuizioni civili - non è appellabile dall'imputato, ma è solo ricorribile per cassazione
Applicata per escludere l'ammissibilità dell'appello proposto dall'imputato: la decisione di primo grado, essendo una condanna a sola pena pecuniaria senza statuizioni civili, doveva essere impugnata in Cassazione e non con appello
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
il giudice che riceve un atto di impugnazione verificata l'oggettiva impugnabilità e la voluntas impugnationis trasmette gli atti al giudice competente
Impone all'organo che riceve un rimedio inidoneo di verificare l'impugnabilità e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente (Cassazione) invece di decidere il merito
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
annullamento senza rinvio quando il giudice d'appello abbia deciso su materia non appellabile
Fondamento per annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il Tribunale aveva deciso in appello su materia per la quale la legge non consente appello
art. 621, comma 1, cod. proc. pen.
in caso di annullamento di cui alla lettera i) dell'art. 620 la Corte di cassazione ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso
Stabilisce che, dopo l'annullamento senza rinvio, l'impugnazione originaria viene qualificata dalla Cassazione come ricorso per cassazione e valutata secondo le regole del giudizio di legittimità
condanna alle spese e previsione di sanzioni pecuniarie (articolo richiamato per la fissazione della somma da versare alla Cassa delle ammende)
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad infliggere la somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado infligge solo una pena pecuniaria senza statuizioni civili, l'impugnazione corretta è il ricorso per cassazione e non l'appello (art. 37 d.Lgs. 274/2000).
- Quando il mezzo di impugnazione proposto è formalmente inidoneo, il giudice che lo riceve deve verificare l'impugnabilità e la voluntas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; non deve decidere il merito su materia non appellabile.
- La Corte di cassazione svolge un controllo di legittimità e non può essere chiamata a una rivalutazione del compendio probatorio: censure puramente in fatto o che richiedono una nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
- Dopo l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. i), l'impugnazione originaria viene qualificata come ricorso per cassazione (art. 621 c.p.p.) e va valutata secondo i limiti e le regole del giudizio di legittimità.
- La presentazione di impugnazioni inammissibili o fondate su doglianze esclusivamente fattuali può comportare la condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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