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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25533/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/02/2022 della Corte d'Appello di Bologna contestando, in termini generici, la misura della sanzione ritenendola sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato; inoltre deduceva la prescrizione dei reati già intervenuta nel 2006. I motivi erano formulati in modo meramente assertivo e senza specificare adeguatamente le censure rivolte alla decisione impugnata né fornire elementi concreti a sostegno della doglianza sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità dei motivi, ritenuti meramente assertivi e non autosufficienti. La Corte territoriale aveva verificato il rispetto dell'art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p. e rilevato che l'appello si era limitato a prospettare una generica sperequazione della sanzione senza confutare specificamente le ragioni della sentenza di primo grado (che aveva valorizzato l'entità del profitto e le modalità articolate della frode). I motivi sulla prescrizione non hanno allegato circostanze fattuali utili a mostrare il decorso del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata per la non particolare complessità della questione. Sentenza resa a Roma, camera di consiglio, 3 giugno 2022.

Norme richiamate

  • art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di verificare la manifesta infondatezza o genericità dei motivi di impugnazione; qui è stato applicato per accertare che il motivo d'appello fosse generico e privo di specificità tale da giustificare l'esame del gravame.

  • Sez. U., n. 8825, del 27/10/2016 (Galtelli) - orientamento giurisprudenziale

    Riafferma l'obbligo di specificità dei motivi d'appello: un motivo generico che non espliciti chiaramente le censure e non confuti adeguatamente le ragioni della decisione impugnata è inammissibile. L'obbligo di specificità si traduce in dovere di "adeguata confutazione" delle ragioni del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Un motivo d'appello deve essere specifico: occorre indicare chiaramente le censure rivolte alla decisione impugnata e confutare punto per punto le ragioni del giudice di primo grado, non limitandosi a conclusioni generiche sulla sproporzione della sanzione.
  • Se si deduce la prescrizione, il ricorso deve contenere dati e circostanze concrete (date rilevanti, decorso dei termini, eventuali sospensioni/interruzioni) che permettano di valutare il superamento del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado.
  • La mancata autosufficienza dei motivi (assenza di elementi fattuali e giuridici idonei a sostenere la doglianza) può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Quando il primo giudice ha motivato sulla base di elementi concreti (es. entità del profitto, modalità della condotta), l'impugnazione deve confrontarsi esplicitamente con tali rilievi; l'omissione di questo confronto rende il motivo vulnerabile per genericità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità, l'impugnazione dovrebbe essere supportata da documentazione e da una ricostruzione normativa e fattuale puntuale, illustrando la pertinenza di ogni elemento rispetto alle censure proposte.
  • È opportuno, quando si impugna per vizio di motivazione o sproporzione della pena/sanzione, redigere motivi che esplicitino il nesso tra fatto, prova, valutazione delle circostanze e applicazione della sanzione, indicando perché la valutazione del primo giudice sarebbe manifestamente erronea.

Testo integrale

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