Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17233/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta e aveva rideterminato in tre anni le pene accessorie ex art. 216 e ss. della legge fallimentare. Il ricorrente deduceva vizi della sentenza di appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur non potendosi escludere la non manifestà infondatezza dei motivi di ricorso, sia decorso il termine di prescrizione rispetto al fatto commesso il 28/04/2009, imponendo l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la declaratoria di estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (atteso che il ricorso non appare manifestamente infondato) e ha ritenuto che non sussistono i presupposti per prosciogliere con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché la valutazione dei vizi denunciati avrebbe richiesto il rinvio al giudice di merito, ora precluso per intervenuta prescrizione. Decisione resa il 12 dicembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello deve essere rilevata anche d'ufficio se il ricorso risulta ammissibile; se il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare senza rinvio. Il proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, non si applica se comporterebbe un rinvio al merito precluso dalla prescrizione.

  • art. 216 e ss. legge fallimentare

    La Corte di Appello aveva rideterminato le pene accessorie ex art. 216 e ss.; la Cassazione, per intervenuta prescrizione, non ha approfondito le censure relative a tale determinazione e ha disposto l'annullamento senza rinvio.

  • Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015

    Giurisprudenza consolidata che autorizza il giudice dell'impugnazione a rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello quando il ricorso sia ammissibile.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che la prescrizione del reato si è perfezionata dopo la sentenza di appello, il giudice di cassazione può e deve rilevarla d'ufficio quando il ricorso sia ammissibile.
  • L'intervenuta prescrizione legittima l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando un accertamento favorevole sul vizio denunciato richiederebbe il rinvio al giudice di merito, ormai precluso dalla prescrizione.
  • Non si deve applicare un proscioglimento con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, se la sua effettiva pronuncia richiederebbe il rinvio per ulteriori accertamenti impediti dalla prescrizione.
  • In casi analoghi occorre verificare con cura la data del fatto (decorrenza della prescrizione), eventuali interruzioni o sospensioni dei termini e la data della sentenza di appello per calcolare se la prescrizione sia effettivamente maturata.
  • L'ammissibilità del ricorso costituisce condizione per l'esercizio del potere di rilevare d'ufficio la prescrizione: ricorsi manifestamente infondati non consentono tale intervento d'ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.