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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35263/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non era stata previamente dedotta in appello e che, comunque, il motivo era generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13/02/2025 deducendo un solo motivo: il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che dagli atti del giudizio non sarebbero emersi elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non risultava essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre ha osservato che il motivo era comunque generico, perché non confrontava in modo specifico i motivi di gravame riportati nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiama il dovere del giudice di prosciogliere immediatamente quando dagli atti risulti evidente una causa di non punibilità o l'insussistenza del fatto/di responsabilità; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché non proposta come motivo di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo applica nel senso che i motivi di ricorso per cassazione devono essere stati previamente dedotti in appello, a pena di inammissibilità; una censura nuova non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicita nel dispositivo di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere dedotte con l'atto di appello; la mancata previa deduzione comporta l'inammissibilità della censura.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve confrontarsi specificamente con il contenuto della decisione impugnata e con i motivi di gravame già proposti; una censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La denuncia di violazione dell'obbligo di immediato proscioglimento presuppone l'allegazione di elementi decisivi e univoci risultanti dagli atti; non è sufficiente una contestazione astratta dell'insufficienza probatoria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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