Cassazione Penale, Sentenza n. 31029/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p.) sostenendo: 1) difetto della condizione di procedibilità perché la segnalazione del tecnico ai carabinieri era priva dell'istanza punitiva e quindi non costituiva querela; 2) illegittimità del riconoscimento, da parte della Corte d'appello, dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio: tale aggravante non era stata formalmente contestata e non era stata ritenuta dal Tribunale, e il pubblico ministero non l'ha impugnata in appello, sicché la Corte d'appello non poteva riconoscerla ex art. 597 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il giudice di legittimità ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la segnalazione tecnica trasmessa ai carabinieri non conteneva l'istanza punitiva e quindi mancava la condizione di procedibilità; inoltre l'aggravante "destinazione a pubblico servizio" è stata illegittimamente riconosciuta in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero e pertanto esclusa. Per effetto del mutamento del regime di procedibilità operato dal d.lgs. n. 150/2022, l'azione penale non poteva proseguire per difetto della condizione di procedibilità: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e l'azione penale non può proseguire.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624 e art. 625, comma 1, n. 2
Norme relative al reato contestato: furto e sua aggravante (ad es. per essere commesso su cosa destinata al pubblico servizio); applicate al caso della sottrazione di gas metano mediante manomissione del contatore
Codice di procedura penale, art. 597
Principio devolutivo: la Corte d'appello non può riconoscere nuove circostanze aggravanti non ritenute dal giudice di primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto; il comma 3 consente al giudice di appello di dare al fatto una "definizione giuridica" più grave, ma tale potere non comprende il riconoscimento di aggravanti sopravvenienti
Decreto legislativo n. 150 del 2022
Ha modificato il regime di procedibilità per la fattispecie contestata; in base alla modifica, la prosecuzione dell'azione penale era subordinata a una condizione di procedibilità non soddisfatta nel caso concreto
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite n. 1/2000, Tuzzolino; Sez. 2 n. 23785/2020, Cientanni; Sez. 5 n. 31996/2019, Messina Denaro)
Confermano il principio della preclusione rispetto al riconoscimento di aggravanti in assenza di impugnazione del pubblico ministero e distinguono la nozione di "definizione giuridica" dalla possibilità di introdurre nuove aggravanti
Massime di principio
- Una segnalazione tecnica alle forze di polizia priva di istanza punitiva non equivale a querela; quando la procedibilità è condizionata a querela/istanza punitiva, verificare sempre la sussistenza formale di tale istanza
- Se la normativa ha reso la fattispecie procedibile solo a querela o altra condizione simile (es. per effetto di d.lgs. n.150/2022), l'azione penale decade se la condizione manca
- La Corte d'appello non può riconoscere aggravanti non ritenute dal giudice di primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto: ciò è precluso dal principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.
- Il potere di riclassificazione in appello (art. 597, comma 3 c.p.p.) non autorizza ad attribuire nuove circostanze aggravanti; va distinta la modifica della definizione giuridica dal riconoscimento di aggravanti
- In casi simili la difesa dovrebbe contestare tempestivamente la qualificazione della segnalazione come querela e controllare l'oggetto delle impugnazioni delle parti (soprattutto del pubblico ministero) per prevenire modifiche sfavorevoli in sede di appello
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