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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31029/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 c.p.) sostenendo: 1) difetto della condizione di procedibilità perché la segnalazione del tecnico ai carabinieri era priva dell'istanza punitiva e quindi non costituiva querela; 2) illegittimità del riconoscimento, da parte della Corte d'appello, dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio: tale aggravante non era stata formalmente contestata e non era stata ritenuta dal Tribunale, e il pubblico ministero non l'ha impugnata in appello, sicché la Corte d'appello non poteva riconoscerla ex art. 597 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il giudice di legittimità ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la segnalazione tecnica trasmessa ai carabinieri non conteneva l'istanza punitiva e quindi mancava la condizione di procedibilità; inoltre l'aggravante "destinazione a pubblico servizio" è stata illegittimamente riconosciuta in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero e pertanto esclusa. Per effetto del mutamento del regime di procedibilità operato dal d.lgs. n. 150/2022, l'azione penale non poteva proseguire per difetto della condizione di procedibilità: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e l'azione penale non può proseguire.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 e art. 625, comma 1, n. 2

    Norme relative al reato contestato: furto e sua aggravante (ad es. per essere commesso su cosa destinata al pubblico servizio); applicate al caso della sottrazione di gas metano mediante manomissione del contatore

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Principio devolutivo: la Corte d'appello non può riconoscere nuove circostanze aggravanti non ritenute dal giudice di primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto; il comma 3 consente al giudice di appello di dare al fatto una "definizione giuridica" più grave, ma tale potere non comprende il riconoscimento di aggravanti sopravvenienti

  • Decreto legislativo n. 150 del 2022

    Ha modificato il regime di procedibilità per la fattispecie contestata; in base alla modifica, la prosecuzione dell'azione penale era subordinata a una condizione di procedibilità non soddisfatta nel caso concreto

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite n. 1/2000, Tuzzolino; Sez. 2 n. 23785/2020, Cientanni; Sez. 5 n. 31996/2019, Messina Denaro)

    Confermano il principio della preclusione rispetto al riconoscimento di aggravanti in assenza di impugnazione del pubblico ministero e distinguono la nozione di "definizione giuridica" dalla possibilità di introdurre nuove aggravanti

Massime di principio

  • Una segnalazione tecnica alle forze di polizia priva di istanza punitiva non equivale a querela; quando la procedibilità è condizionata a querela/istanza punitiva, verificare sempre la sussistenza formale di tale istanza
  • Se la normativa ha reso la fattispecie procedibile solo a querela o altra condizione simile (es. per effetto di d.lgs. n.150/2022), l'azione penale decade se la condizione manca
  • La Corte d'appello non può riconoscere aggravanti non ritenute dal giudice di primo grado se il pubblico ministero non ha impugnato quel punto: ciò è precluso dal principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.
  • Il potere di riclassificazione in appello (art. 597, comma 3 c.p.p.) non autorizza ad attribuire nuove circostanze aggravanti; va distinta la modifica della definizione giuridica dal riconoscimento di aggravanti
  • In casi simili la difesa dovrebbe contestare tempestivamente la qualificazione della segnalazione come querela e controllare l'oggetto delle impugnazioni delle parti (soprattutto del pubblico ministero) per prevenire modifiche sfavorevoli in sede di appello

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