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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25739/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato. Il ricorrente contestava l'individuazione della pena base (il Giudice aveva adottato quella risultante dalla sentenza del Tribunale di Pavia del 25/11/2020) ritenendo invece che la pena base dovesse essere quella della sentenza del Tribunale di Milano dell'8/11/2022, più grave, sulla base di un indicatore certo (l'ammontare dell'imposta non versata). Inoltre denunciava l'omessa motivazione in ordine all'entità dell'aumento della pena a titolo di continuazione, che avrebbe reso impossibile il controllo effettivo del ragionamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato la pena-base (applicando l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.), perché la pena effettivamente inflitta con la sentenza del Tribunale di Pavia (anni 3 e mesi 6 per bancarotta fraudolenta) risultava superiore alle pene, una volta scorporata la continuazione interna, previste nella sentenza del Tribunale di Milano. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo profilo di doglianza: il Tribunale di Milano ha operato un unico aumento complessivo per i reati giudicati con la sentenza sub 2), invece di scorporare i singoli reati-satellite e calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascuno, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Pizzone e precedenti). Per tale motivo l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla determinazione della misura della pena e rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione (ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013), perché colmi la lacuna motivazionale e determini gli aumenti per ciascun reato-satellite rispettando i criteri di proporzionalità e i limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e)

    art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata come causa di nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione; la Corte ha rilevato una carenza motivazionale relativa alla misura degli aumenti per i reati-satellite.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Principio applicato dal Giudice dell'esecuzione per scegliere come pena-base quella concretamente inflitta per il reato più grave; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della pena-base fatta dal G.E. in base a questa norma.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione e sui limiti degli aumenti; la Corte ricorda che gli aumenti devono rispettare il rapporto di proporzione e non travalicare i limiti (es. divieto di surrettizio cumulo materiale).

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri entro cui il giudice esercita la sua discrezionalità nella determinazione della pena; la motivazione deve rendere comprensibili i criteri applicati.

  • Sez. U., Corte di Cassazione, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone) e giurisprudenza di legittimità

    Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone

    Principio consolidato secondo cui, nella determinazione della pena complessiva per reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena-base e calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato-satellite; il livello di motivazione richiesto è correlato all'entità degli aumenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013

    Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013

    Indica che il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire a diverso assetto della composizione del giudice dell'esecuzione; la Cassazione ha disposto il rinvio in diversa composizione in ottemperanza a tale principio.

Massime di principio

  • Nel caso di continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte il giudice dell'esecuzione deve scorporare tutte le unificazioni interne già operate, individuare il reato più grave e assumere come pena-base quella effettivamente inflitta per tale reato (art. 187 disp. att.).
  • Dopo aver individuato la pena-base, il giudice deve calcolare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato-satellite; non è sufficiente un unico aumento aggregato per più reati.
  • La motivazione deve rendere noti i criteri adottati (anche in forma concisa) e deve essere tale da consentire il controllo effettivo del percorso logico-giuridico, con intensità proporzionata all'entità degli aumenti disposti.
  • Gli aumenti devono rispettare i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e non devono tradursi in un cumulo materiale surrettizio delle pene; il giudice deve esplicitare come è stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene.
  • La mancanza di motivazione specifica sugli aumenti può determinare l'annullamento della determinazione della pena da parte della Corte di Cassazione e il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo calcolo, da effettuarsi in diversa composizione quando richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

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