Ordinanza n. 267/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica e conclusione negativa del procedimento per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni e l’installazione di impianti di radiotelecomunicazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di trasmissione del diniego relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, il parere negativo della Soprintendenza, i relativi preavvisi di diniego e la nota SUAP recante la conclusione negativa del procedimento per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni e l’installazione di impianti di telefonia cellulare. Dal testo dell’ordinanza non sono riportati in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma risulta che essi riguardano la legittimità degli atti comunali e ministeriali ostativi all’intervento. È intervenuta ad adiuvandum un’impresa operante nel settore delle telecomunicazioni.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che i motivi di ricorso e le difese delle amministrazioni richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Non è stata disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda amministrativa era un’istanza di autorizzazione paesaggistica in regime ordinario; l’ordinanza non definisce la legittimità del diniego né interpreta specificamente la disposizione.
Nella fase cautelare, quando l’esame dei motivi richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, le esigenze della parte possono essere tutelate mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.
Massime di principio
- Quando l’esame dei motivi di ricorso e delle difese dell’amministrazione richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può non pronunciarsi sulla sospensione e tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, né l’accoglimento né il rigetto dei motivi di ricorso e non implica la sospensione degli atti impugnati.
- In assenza di una decisione cautelare favorevole o sfavorevole sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, l’esito della domanda cautelare resta interlocutorio e le spese della relativa fase possono essere compensate in presenza di idonee ragioni.
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