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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32703/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 febbraio 2025, che aveva confermato la responsabilità degli imputati per furto in abitazione aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento, in concorso tra loro. Il primo ricorrente lamentava mancanza e manifesta illogicità della motivazione, deducendo travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Il secondo ricorrente deduceva inosservanza della legge penale con riferimento al calcolo della pena, sostenendo che, riconosciute le attenuanti generiche, la pena base doveva essere ridotta correttamente e che la sanzione inflitta fosse comunque eccessiva rispetto all'entità dei fatti, alla personalità, alla giovane età e alla condotta successiva al fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del tutto aspecifico e generico, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo e non illogico la piena dimostrazione della condotta. Quanto al secondo ricorso, ha rilevato che l'errore nel calcolo della pena si era risolto a favore dell'imputato, poiché il giudice di primo grado aveva individuato una pena base inferiore a quella corretta; ha inoltre escluso che la quantificazione della pena fosse manifestamente illogica o arbitraria, richiamando il principio per cui in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena quando la motivazione sia adeguata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato per la disciplina del furto in abitazione e per il corretto inquadramento della pena base; la Corte osserva che il giudice di merito aveva applicato un regime più favorevole all'imputato rispetto a quello corretto previsto dal comma 3.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato come aggravante riconosciuta dal giudice di primo grado.

  • art. 581 c.p.p.

    Le doglianze devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, pena l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in fatto dal ricorrente con riferimento alle attenuanti generiche e alla conseguente riduzione della pena.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per affermare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando i motivi siano generici o aspecifici e non individuino puntualmente le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della censura.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata, anche in giudizio conforme, esponga argomentazioni congrue e non illogiche a sostegno dell'affermazione di responsabilità.
  • La censura sulla quantificazione della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione di merito della congruità della sanzione, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Quando la pena sia stata determinata in misura inferiore a quella corretta o comunque in modo favorevole all'imputato, la doglianza sul punto non può fondare un annullamento se la sanzione finale resta adeguatamente motivata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per assenza di colpa nella causa di inammissibilità, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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