Cassazione Penale, Sentenza n. 47558/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferdinandi impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in parziale modifica di precedente provvedimento, aveva rideterminato la confisca in euro 1.008.123,33 escludendo dall'odierno sequestro l'importo di euro 1.413.741,03 già versato all'Agenzia delle Entrate per imposte relative agli anni 2014 e 2015. Il ricorrente deduceva che era stato raggiunto anche un accordo con l'Agenzia per il pagamento delle imposte relative al 2016, che non si era perfezionato per il rigetto di una istanza di dissequestro, e censurava la decisione di confiscare le somme ancora in sequestro, lamentando inoltre contraddittorietà e illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione: il ricorso era sottoscritto solo dal ricorrente e non da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, come imposto dall'art. 613 c.p.p. (modificato dalla legge n.103/2017). La Corte ha inoltre osservato che il primo motivo risultava eccentrico rispetto all'ordinanza impugnata e il secondo privo di contenuto autonomo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
La confisca non può essere disposta rispetto a somme già versate all'Agenzia delle Entrate in pagamento di imposte dovute; tali importi sono esclusi dal profitto confiscabile.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti e, in ogni caso, non rilevanti ai fini dell'ammissione del ricorso.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento ... deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"
Dopo la novella legislativa (legge n.103/2017) il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: la sottoscrizione deve essere apposta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali.
sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Consente l'irrogazione di una somma a titolo di Cassa delle ammende salvo prova che l'assenza di colpa della parte abbia determinato l'inammissibilità; qui la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione: la sottoscrizione personale del ricorrente o la mera indicazione del nominativo del difensore non sono sufficienti.
- Se il provvedimento di esecuzione esclude dalla confisca somme già effettivamente versate all'Agenzia delle Entrate in pagamento di imposte, tali somme non possono essere poi reclamate come profitto confiscabile (applicazione dell'art.12-bis d.lgs.74/2000).
- Le censure in cassazione devono essere pertinenti e ben motivate rispetto al provvedimento impugnato: motivi vaghi, contraddittori o privi di contenuto concreto rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- In caso di inammissibilità per vizi formali (es. mancanza di sottoscrizione da parte dell'avvocato abilitato), il ricorrente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che provi l'assenza di colpa.
- Prima di proporre impugnazioni in materia di misure patrimoniali è opportuno documentare chiaramente l'effettivo stato dei pagamenti/assegnazioni (versamenti all'Erario, accordi con l'Agenzia delle Entrate, provvedimenti di dissequestro) e collegare le censure a tali elementi probatori.
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