Cassazione Penale, Sentenza n. 36345/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto, ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. pen., di poter disporre di un frigorifero per conservare i generi alimentari. Il magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell’8 gennaio 2024, aveva accolto il reclamo; il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 2 aprile 2026, aveva respinto il reclamo del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. L’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il Tribunale aveva invaso la sfera riservata alla pubblica amministrazione; con il secondo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente quanto alla necessità del frigorifero quale unica misura idonea a tutelare la salute del detenuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69 ord. pen. non è utilizzabile per ottenere la disponibilità di un frigorifero per la conservazione degli alimenti: l’uso del frigorifero non costituisce modalità essenziale di esercizio del diritto alla salute, essendo prevista la possibilità di conservare i cibi freschi mediante tavolette refrigeranti. La scelta delle modalità organizzative per assicurare la refrigerazione, comprese le eventuali sostituzioni delle tavolette, compete all’amministrazione penitenziaria e non al giudice di sorveglianza. La Corte ha quindi annullato senza rinvio sia l’ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza sia quella di primo grado del magistrato di sorveglianza, perché la domanda riguardava una materia estranea al rimedio giurisdizionale.
Norme richiamate
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata senza rinvio, atteso che la stessa si è pronunciata su domanda presentata in una materia estranea al rimedio giurisdizionale di cui all’art. 35-bis ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis ord. pen. non è il rimedio utilizzabile per chiedere al giudice di sorveglianza di imporre la disponibilità di un frigorifero per conservare gli alimenti.
Come evidenziato nelle sentenze che si sono già occupate della medesima questione, infatti, l’utilizzo di un frigorifero è una modalità non essenziale di esercizio del diritto alla salute (v. Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia in proc. Panaro, Rv. 283974 - 01), in quanto il sistema penitenziario garantisce al detenuto una modalità alternativa di conservazione dei cibi freschi (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa, Rv. 286716 – 01, in motivazione), che è quella dell’utilizzo di tavolette refrigeranti.
La tutela giurisdizionale del detenuto non comporta il diritto a una specifica modalità materiale, quale il frigorifero, quando il sistema penitenziario assicura una modalità alternativa idonea; la scelta organizzativa spetta all’amministrazione.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69 ord. pen. non può essere impiegato per ottenere una specifica dotazione o modalità organizzativa penitenziaria quando questa non è essenziale all’esercizio del diritto invocato e l’amministrazione garantisce una modalità alternativa di tutela.
- La scelta tra diverse modalità organizzative per assicurare la conservazione degli alimenti e la tutela della salute del detenuto compete all’amministrazione penitenziaria, in rapporto alle opzioni, alle possibilità organizzative e ai mezzi disponibili; il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all’amministrazione in tale scelta.
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