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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28256/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in rito abbreviato, aveva confermato la condanna di primo grado per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, estorsione continuata, lesioni personali in danno della convivente e di un terzo, nonché per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un cacciavite. Il ricorso censurava: la motivazione sulla responsabilità per i maltrattamenti, sostenendo che gli episodi sarebbero stati sporadici e non abituali; la motivazione sugli atti persecutori, assumendo che vi fossero state solo due condotte e quindi non la reiterazione richiesta; la qualificazione autonoma degli atti persecutori, prospettandone l'assorbimento nell'estorsione perché le condotte sarebbero state finalizzate a ottenere denaro; la motivazione sull'estorsione, deducendo che il denaro sarebbe stato consegnato spontaneamente dalla persona offesa e non a seguito di minacce o violenze; infine, la mancata concessione d'ufficio dell'attenuante del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p., pur non essendo stata richiesta con l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e comunque manifestamente infondate le censure sulla responsabilità per maltrattamenti, atti persecutori ed estorsione, osservando che la sentenza impugnata aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri esterni, descrivendo un rapporto di convivenza segnato da violenza abituale, minacce, aggressioni, paura costante della vittima e continua dazione di denaro non spontanea. Ha inoltre rilevato che il motivo sull'assorbimento degli atti persecutori nell'estorsione introduceva una ricostruzione in fatto non proposta in appello e quindi non deducibile in cassazione. Quanto all'attenuante del risarcimento del danno, ha richiamato il principio secondo cui il mancato esercizio d'ufficio del potere di riconoscere benefici o attenuanti non è deducibile in cassazione se tale applicazione non sia stata previamente sollecitata nel giudizio di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti

    il giudice di appello può applicare d'ufficio benefici o attenuanti solo se il relativo esercizio sia stato sollecitato dalla parte; in difetto, la sua omissione non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi

    prescrive l'anonimizzazione dei dati identificativi del provvedimento diffuso.

  • art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

    omettere le generalita' e gli altri dati identificativi

    conferma l'obbligo di omettere i dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una critica generica alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata, quando questa sia sorretta da motivazione coerente, ancorata alle dichiarazioni della persona offesa e a riscontri esterni.
  • La configurabilità dei maltrattamenti in famiglia richiede una condotta abituale e connotata da sopraffazione e umiliazione; il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella di merito se la motivazione dà conto della ripetizione di insulti, minacce e aggressioni.
  • Gli atti persecutori presuppongono una reiterazione di condotte moleste o minacciose; tuttavia la deduzione in cassazione deve confrontarsi con la specifica ricostruzione fattuale della sentenza impugnata e non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa e astratta del numero degli episodi.
  • Non è consentito prospettare per la prima volta in cassazione una diversa qualificazione o un assorbimento tra reati che implichi una nuova ricostruzione in fatto non devoluta al giudice di appello.
  • Il mancato riconoscimento d'ufficio di attenuanti o benefici non può essere denunciato in cassazione se la parte non ha previamente sollecitato il relativo potere del giudice di appello, almeno nelle conclusioni del gravame.
  • Le censure che richiedono una diversa lettura selettiva del materiale probatorio, omettendo gli elementi sfavorevoli già valorizzati nella motivazione di merito, sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiAtti persecutoriEstorsioneLesioniImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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