Cassazione Penale, Sentenza n. 605/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per grave indizio di aver commesso vari reati (tentato omicidio, danneggiamento anche mediante incendio, tentata estorsione, reati con armi illegalmente detenute). Due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p., con contestazione della valutazione della gravità indiziaria fondata prevalentemente sulle dichiarazioni del collaboratore Wilk Mateusz Jacub (fratello del ricorrente) e sulla mancanza di adeguata valutazione della sua attendibilità e di riscontri esterni; si eccepisce che i riscontri indicati (denuncia di danneggiamento, rinvenimento di una testa di cinghiale, tre bossoli) non sarebbero individualizzanti e non coerenti con le dichiarazioni che parlavano di uso di un fucile. 2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e contestazione della applicabilità della presunzione di pericolosità prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'aggravante del metodo mafioso era stata esclusa dal GIP per i reati per i quali è stato applicato il provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivo: il controllo di legittimità è limitato a verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni logici e giuridici; non è consentita una rinnovata valutazione del merito e del peso delle prove salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame sull'attendibilità del collaboratore, poiché alcune circostanze descritte (es. collocazione della testa di cinghiale, esplosione di colpi contro un'autovettura, intercettazioni che ricostruiscono il ruolo dei fratelli Wilk) risultano elementi di riscontro esterni anche solo logici che corroborano la dichiarazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, con riferimento almeno al tentato omicidio, permaneva la contestazione dell'aggravante del metodo mafioso e pertanto la presunzione di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. era applicabile; inoltre il Tribunale aveva adeguatamente motivato le esigenze cautelari e l'idoneità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; si dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
Denunciata violazione nel ricorso, ma la Corte ha ribadito che il sindacato in Cassazione riguarda la adeguatezza e la congruenza della motivazione del giudice di merito e non la rinnovata valutazione del merito o degli elementi probatori salvo vizi manifesti di illogicità o contraddittorietà.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la presunzione prevista da questo comma con riferimento almeno al reato di tentato omicidio per il quale permaneva la contestazione dell'aggravante del "metodo mafioso", rafforzando la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; menzione di natura procedurale-amministrativa.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità in Cassazione è limitato a verificare la adeguatezza, la congruenza logica e la motivazione del provvedimento di merito; non consente di rinnovare la valutazione del merito o il peso delle prove salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La dichiarazione di un solo collaboratore di giustizia può costituire base per la misura cautelare se è precisa, coerente, circostanziata e trova riscontro in elementi esterni anche di natura logica o circostanziale che ne corroborino il contenuto.
- I riscontri esterni non devono essere necessariamente individualizzanti in senso assoluto: elementi come particolari conoscenze dei fatti, modalità tipiche delle condotte, atti intimidatori specifici e intercettazioni possono costituire conferma dell'attendibilità estrinseca del collaboratore.
- Se per alcuni reati permane la contestazione di aggravanti che attivano la presunzione di pericolosità (es. metodo mafioso), la relativa presunzione ai sensi dell'art.275, comma 3, c.p.p. supporta la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere.
- La decisione sulla misura cautelare deve essere specificamente motivata sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura; la mancanza di motivazione o motivazione manifestamente illogica è il vizio rilevante impugnabile in Cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso il giudice può condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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