Cassazione Penale, Sentenza n. 11514/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che in appello aveva confermato la condanna per il reato di lesioni colpose derivanti dall'episodio del 18/08/2017, nel quale l'imputato avrebbe colpito con lo specchietto della propria autovettura il braccio destro della persona offesa. Il ricorso per cassazione deduceva: (I) vizi motivazionali ed errata valutazione degli elementi a fondamento della responsabilità, nonché carenza di spiegazione sulla misura della pena (700 euro); (II) omissione della citazione del responsabile civile in sede di appello, benché presente nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consiste in un sindacato sulla motivazione della sentenza, materia esclusa dal comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p. nelle impugnative contro sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace; inoltre l'apparente incongruenza nel dispositivo di primo grado è stata qualificata come mero refuso, sanato dalla lettura della motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che l'omessa citazione nel giudizio d'appello del responsabile civile costituisce una nullità di regime intermedio opponibile solo dalla parte pretermessa e non dall'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo non sussistere la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento formale ai motivi di ricorso enunciati dal ricorrente; contestualizza la censura nell'ambito delle rimostranze consentite in cassazione
art. 606 cod. proc. pen., comma 2-bis
Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
Esclude la possibilità di proporre ricorso per vizio motivazionale nelle sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace; limita il sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi tipizzati
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della 'colpa' del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso, a giustificazione dell'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria
Giurisprudenza Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014, Rv. 261071 - 01
Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014, Rv. 261071 - 01
Stabilisce che l'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, sebbene presente in primo grado, configura una nullità di regime intermedio tutelabile esclusivamente dalla parte pretermessa e non dall'imputato
Massime di principio
- Avverso sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è limitato ai motivi espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; in particolare non è ammesso il sindacato sulla motivazione generale della decisione
- Errori materiali o refusi nel dispositivo della sentenza di primo grado possono essere sanati o chiariti dalla lettura della motivazione; tali errori non costituiscono necessariamente motivo di cassazione se la motivazione d'insieme è coerente
- L'omessa citazione del responsabile civile in sede d'appello costituisce una nullità rilevabile in via principale solo dalla parte civicamente pretermessa; l'imputato non ha interesse a impugnare tale omissione quando non è il soggetto direttamente leso da quella violazione
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di sostenere le spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria se non sussiste una giustificazione di 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità
- In situazioni analoghe il difensore deve verificare preliminarmente l'ammissibilità dei motivi alla luce dei limiti normativi (es. art. 606 c.p.p.) e, se necessario, proporre rimedi adeguati in sede di appello o di primo grado piuttosto che in cassazione
- Chi ritenga lesi i propri interessi per omissioni procedurali (es. mancata citazione) deve attivarsi tempestivamente se è la parte direttamente pretermessa, poiché solo questa può eccepire la nullità e ottenere eventuali rimedi
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