Cassazione Penale, Sentenza n. 11998/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/09/2024 con cui la Corte di Appello di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena (6 mesi di reclusione e 361,52 euro di multa) e l'indulto applicato su altre pene. Il ricorrente deduceva: (1) vizio procedurale per aver deciso in udienza camerale alla sua assenza nonostante avesse tempestivamente chiesto il rinvio per legittimo impedimento (incidente sul lavoro: caduta dal trattore con trauma coccigeo e lombalgia) e avesse manifestato la volontà di essere sentito personalmente; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati da lui indicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che l'istanza presentata dal ricorrente, sebbene informale, esprimeva chiaramente la volontà di essere sentito personalmente e che la presenza personale del condannato diventa rilevante quando questi richiede di essere sentito ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p.; la mancata considerazione di tale richiesta ha inciso sulla legittimità del provvedimento e ha determinato una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. La doglianza sulla continuazione è stata assorbita dalla decisione sul vizio procedurale e non esaminata nel merito.
Norme richiamate
"L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione"
La norma limita la necessità della presenza personale nell'udienza in camera di consiglio a favore del difensore e del pubblico ministero, ma garantisce il diritto ad essere sentito al soggetto che ne fa espressa richiesta; la giurisprudenza interpreta la 'richiesta di essere sentito' come condizione che rende rilevante il legittimo impedimento del condannato e impone il differimento o altra modalità di escussione.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato tale disposizione a fondamento della nullità dell'atto per omissione di attività essenziale; l'omessa valutazione della richiesta di essere sentito è stata considerata suscettibile di nullità ai sensi di questa causa di annullabilità/invalidità.
Massime di principio
- Nell'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 666 c.p.p. il condannato deve esprimere in modo chiaro la volontà di essere sentito personalmente: solo allora il suo legittimo impedimento diventa rilevante per ottenere il differimento dell'udienza.
- Una istanza di rinvio per legittimo impedimento può essere anche informale ma deve manifestare univocamente l'intenzione di rendere dichiarazioni; se ciò risulta, il giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare il differimento o le modalità alternative (audizione prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza o traduzione).
- La mancata considerazione, o il travisamento, di una richiesta espressa di essere sentito può determinare la nullità del provvedimento impugnato e giustificare l'annullamento con rinvio della decisione.
- Quando un vizio procedurale decisivo viene accertato, le doglianze di merito (es. riconoscimento della continuazione) possono rimanere assorbite e saranno valutate in sede di nuovo giudizio sul merito.
- Per tutelarsi, il difensore e il condannato in caso di impedimento dovrebbero documentare tempestivamente l'evento impeditivo, dichiarare esplicitamente la volontà di essere sentiti ai sensi dell'art. 666 comma 4 e chiedere formalmente il differimento o la modalità alternativa di escussione.
Testo integrale
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