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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30545/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per due contravvenzioni: esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e violazione del divieto di accesso a determinate aree imposto dal Questore. Quanto al capo B, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la nullità/illegittimità del provvedimento questorile perché il luogo indicato nel divieto sarebbe stato individuato in modo errato e perché mancava il presupposto del pericolo per la sicurezza. Quanto al capo A, contestava che la sola attività di ausilio al parcheggio potesse integrare il reato, assumendo che fosse necessario anche il ricevimento di un compenso dall'automobilista, altrimenti si criminalizzerebbe una mera cortesia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente al capo A, confermando in via definitiva la responsabilità per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Ha invece accolto il ricorso sul capo B, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla violazione del divieto di accesso a determinate aree e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo, perché la motivazione sulla legittimità del provvedimento del Questore non era conforme ai parametri interpretativi della Corte costituzionale sul requisito del pericolo per la sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore ... è sufficiente che il soggetto agente ... sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività ... non rilevando ... la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità

    La ricezione di denaro o altra utilità non è elemento costitutivo della contravvenzione di parcheggiatore abusivo; basta l'esercizio non autorizzato dell'attività in presenza del presupposto amministrativo richiesto.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 14 del 2017

    condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture

    La norma riguarda condotte che ostacolano l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali e di trasporto pubblico locale, nonché delle relative pertinenze.

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017

    divieto di accedere a determinate aree

    Il divieto di accesso è legittimo solo se il Questore motiva su reiterazione delle condotte e su un concreto pericolo per la sicurezza, inteso in senso ristretto come possibilità di commissione di reati.

  • art. 10, comma 3, d.l. n. 14 del 2017

    Prevede una fattispecie aggravata del divieto di accesso, con durata e sanzione più severe, quando ricorrono le condizioni soggettive specifiche indicate dalla norma.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato tramite la sentenza della Corte costituzionale per ribadire che il divieto di accesso deve essere interpretato in modo compatibile con la libertà di circolazione, senza estenderlo a finalità di mero decoro urbano.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato sempre tramite la sentenza della Corte costituzionale per escludere un uso irragionevole o sproporzionato della misura, che non può essere adottata per allontanare soggetti solo ritenuti sgraditi o poco consoni al decoro.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte costituzionale, a sostegno della lettura conforme a Costituzione del divieto di accesso.

  • art. 4 d.l. n. 14 del 2017

    Richiamato per distinguere la nozione ampia di 'sicurezza urbana' dalla più ristretta nozione di 'pericolo per la sicurezza' richiesta dall'art. 10.

Massime di principio

  • Per la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore abusivo, non è necessario provare che il soggetto abbia effettivamente percepito un compenso: è sufficiente l'esercizio non autorizzato dell'attività, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
  • Nel giudizio penale sulla violazione del divieto di accesso a determinate aree, il giudice deve controllare la legittimità del provvedimento questorile verificando la presenza di una motivazione specifica sul concreto pericolo per la sicurezza, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità amministrativa.
  • Il requisito del 'pericolo per la sicurezza' va inteso in senso ristretto, come concreta possibilità che dalla condotta derivino reati idonei a ledere la libertà dei cittadini di svolgere lecite attività al riparo da condotte criminose; non basta il mero richiamo a decoro urbano, vivibilità o disturbo generico.
  • La legittimità del divieto non può essere fondata solo sulla reiterazione delle condotte pregresse: la reiterazione è un presupposto distinto e ulteriore rispetto al pericolo per la sicurezza, che deve emergere dalla condotta concretamente tenuta e non dalla sola personalità del soggetto.
  • La motivazione del giudice è viziata se utilizza formule generiche come 'intralcio alla circolazione' o riferimenti al decoro senza specificare quali condotte concrete renderebbero attuale il pericolo di commissione di reati.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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