Cassazione Penale, Ordinanza n. 16022/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza. In particolare, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili in sede di legittimità perché meramente riproduttive di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice d'appello.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio; dal testo emerge solo il riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato indirettamente tramite il comma 7; il testo non consente ulteriori specificazioni interpretative.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già esaminati e disattesi in appello, quando la motivazione della sentenza impugnata risulti già adeguata e corretta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, se già motivatamente affrontato dal giudice di merito, non può essere contestato in cassazione con deduzioni meramente reiterative e prive di specifica critica alla motivazione della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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