Cassazione Penale, Sentenza n. 17678/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 28/11/2024 che ha disposto l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, contestando la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274, lett. c, c.p.p.) per eccessiva adesione all'impostazione accusatoria e carenza di autonoma motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione, evidenziando la distanza temporale dai fatti e chiedendo una diversa valutazione delle circostanze personali e cronologiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per ragioni non consentite. Ha richiamato il principio che l'attualità del pericolo ex art. 274, lett. c) richiede una valutazione prognostica fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale, più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, senza però pretendere la previsione di specifiche occasioni di recidiva. Ha ritenuto coerente e sufficiente la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato la violenza e la spregiudicatezza dell'opposizione alla perquisizione (spintoni, minacce, tentativo di disfarsi di cocaina poi sequestrata) e i precedenti penali (reato ex art. 73 d.P.R. 1990 del 2016 e una analoga resistenza del 2022). Ha inoltre escluso che il richiamo a possibili futuri controlli costituisca motivo viziato, definendolo opzionale e non decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'attualità del pericolo non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva; richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, più approfondita quanto maggiore la distanza temporale dai fatti
Richiamato nel provvedimento impugnato quale possibile contesto di futuri controlli; la Corte ha ritenuto che l'eventuale future verifiche siano elemento opzionale e non necessario per la dimostrazione dell'attualità del pericolo
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990
Citato come precedente per reati in materia di sostanze stupefacenti (fatto del 2016), valorizzato insieme ad altro precedente del 2022 per comprovare la pericolosità e la tendenza a reazioni violente ai controlli di polizia
Stabilisce la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese del procedimento
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi a cura della Cancelleria
Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di quantificazione delle somme a carico del ricorrente anche in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per la misura cautelare basata sul pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) è necessaria una valutazione prognostica complessiva: modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, e la valutazione deve essere più approfondita se i fatti sono datati
- La previsione di specifiche occasioni future di recidiva non è richiesta: il giudice può fondare la misura su elementi concreti che attestino una propensione alla reazione violenta o alla prosecuzione di attività criminose
- In sede di controllo di legittimità (Cassazione) non è consentito rimettere in discussione gli elementi di fatto e le valutazioni personologiche compiute dal giudice del merito; il sindacato è limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione
- Le affermazioni difensive che non contestano specifici passaggi motivazionali (es. omissione di un precedente) risultano insufficienti per invertire l'apprezzamento di merito
- La formulazione di argomenti meramente ipotetici (es. futuri controlli) può essere considerata superflua ma non invalida la decisione se gli altri elementi risultano esaustivi
- L'inammissibilità del ricorso determina comunque responsabilità per spese e possibile condanna a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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