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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15471/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) censura per irregolare applicazione e riferimento a norma abrogata (art. 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006) e per contraddittorietà e illogicità nella motivazione circa il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) difetto di motivazione relativamente all'aumento di pena per continuazione e mancata esplicitazione dei calcoli e dei criteri di commisurazione della pena per i reati satellite; 3) vizio di motivazione e illegittimità della confisca dell'area e dedotta insussistenza dell'applicabilità della confisca per proprietà di terzi/eredi (mutamento della compagine sociale e decesso di un socio); 4) prescrizione del reato contravvenzionale (art. 674 c.p.) per decorso del termine quinquennale e/o vizio di motivazione sulla valutazione delle prove testimoniali e delle emissioni in atmosfera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondati (in parte) il primo ed il secondo motivo congiuntamente, per omissione della motivazione richiesta in tema di determinazione della pena nel reato continuato (mancata indicazione della pena base del reato principale e dei singoli aumenti per i reati satellite) e per la necessità di ridiscutere la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'abrogazione della circostanza aggravante richiamata. Per tali profili la sentenza è annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio limitato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Quanto al motivo relativo alla confisca (impugnazione della misura ablativa), la Corte ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale del ricorrente ad impugnare (l'immobile risulta oggi appartenere a diversa compagine societaria e l'imputato non è più socio/amministratore) e ha quindi dichiarato inammissibile/difettoso il motivo. Quanto alla prescrizione della contravvenzione (capo c), la Corte ha respinto la doglianza: ha ricostruito le sospensioni dei termini intervenute nei due gradi di merito e ai sensi della legge n.103/2017, concludendo che il termine di prescrizione non si era compiuto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Conseguentemente la condanna rimane ferma eccetto per gli aspetti rinnovati in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata perché i reati principali e satelliti sono stati giudicati in concorso; utilizzata come riferimento formale per l'imputazione di concorso tra reati

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 256, commi vari; art. 256-bis)

    art. 256, comma 5; art. 256-bis, commi 1 e 3; richiamato anche il comma 3 poi abrogato

    Le disposizioni sullecause aggravanti/penali ambientali sono state al centro del giudizio: la Corte ha osservato che l'abrogazione della circostanza aggravante (art. 256, comma 3) incide sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e che la determinazione della pena per reati continuati deve tenere conto dei limiti e degli aumenti previsti da tale quadro normativo

  • art. 674 cod. pen.

    Norma che punisce l'illecito incendio di rifiuti/accensioni dannose; il relativo capo contravvenzionale è stato oggetto della doglianza per prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente (vizio di motivazione ed error in iudicando) e che ha formato la base delle impugnazioni sollevate

  • d.l. 8 agosto 2025, n. 116 (convertito nella L. 3 ottobre 2025, n. 147)

    abrogazione dell'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    L'abrogazione è rilevante perché la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta cancellazione della circostanza aggravante richieda una nuova valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Rv. 282269 - 01 (richiamata dalla Corte)

    Principio affermato: nel reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente gli aumenti per ciascuno dei reati satellite; la mancata applicazione di tale motivazione costituisce omessa motivazione

  • Legge n. 103 del 2017

    Prevede la sospensione del termine di prescrizione dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla sentenza di secondo grado; la Corte l'ha applicata nel calcolo dei termini di prescrizione relativi al capo contravvenzionale

  • art. 154 norme attuative cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile proroga dei termini per il deposito della motivazione di secondo grado (calcolo dei 180 giorni e sospensione ai fini della prescrizione)

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice deve indicare esplicitamente il reato più grave, la pena base relativa e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite; la mancata esposizione impedisce alla Cassazione di valutare la congruità della pena e determina annullamento con rinvio
  • La sopravvenuta abrogazione di una circostanza aggravante che era stata richiamata dal giudice nel giustificare l'esclusione delle attenuanti generiche impone la rinnovata valutazione del riconoscimento delle attenuanti e, se necessario, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio
  • Le impugnazioni avverse alla confisca richiedono che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale (es.: statuizione ablativa colpisce direttamente il patrimonio dell'imputato al momento del provvedimento); cambiamenti di titolarità del bene o assenza di rapporto tra imputato e proprietario possono rendere inammissibile il motivo
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto delle sospensioni operate nel corso del procedimento (richieste di rinvio, astensione dei difensori, sospensioni previste da leggi speciali come la n.103/2017) e dei termini per il deposito della motivazione; una corretta ricostruzione cronologica può escludere la prescrizione anche quando il fatto sia anagraficamente distante
  • In materia di prova testimoniale, il giudice può fondare la condanna sulle dichiarazioni dei militari operanti e sui rilievi di sopralluogo se ritenute attendibili e adeguatamente motivate; la semplice critica difensiva richiede che sia dimostrato un vizio di attendibilità o motivazione per essere accolta in Cassazione

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