Cassazione Penale, Ordinanza n. 03996/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era formulato in modo generico e indeterminato perché non spiegava le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe disatteso i criteri di cui all'art. 133 c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari e riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente eccessivo. La censura, tuttavia, non indica in modo specifico quali criteri di cui all'art. 133 c.p. sarebbero stati violati né sviluppa argomentazioni idonee a dimostrare l'asserita incongruità della pena; per tale ragione la doglianza è stata ritenuta indeterminata e quindi inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di legalità per la commisurazione della pena; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non specificava in che modo tali criteri sarebbero stati violati.
Cassa delle ammende
Somma applicata a carico del ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e indicare puntualmente quali criteri di commisurazione della pena siano stati trascurati o mal applicati dal giudice di merito.
- Una doglianza meramente assertiva sull'eccessività della pena, priva di concreto confronto con i parametri di cui all'art. 133 c.p., è inammissibile per indeterminatezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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