Cassazione Civile, Ordinanza n. 22843/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel settore delle costruzioni e dei montaggi meccanici aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte per l'anno d'imposta 2003, deducendo l'irritualità della notifica e l'inesistenza della pretesa tributaria. In primo grado il ricorso era stato accolto per tre autonome rationes: due attinenti alla notifica della cartella e una relativa alla mancata prova del credito erariale. L'agente della riscossione propose appello sui soli capi di propria competenza, mentre l'Agenzia delle entrate propose tardivo appello incidentale sul capo relativo all'esistenza del credito. La CTR dichiarò inammissibile l'appello principale per carenza di interesse, ritenendo definitivo il capo sulla mancanza di prova del credito. L'agente della riscossione ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe comunque dovuto esaminare il merito dei capi impugnati dall'agente, nonostante la tardività dell'appello incidentale dell'Agenzia; con il secondo denunciò violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., sostenendo la ritualità della notifica della cartella presso il domicilio del legale rappresentante e la possibilità di applicare la disciplina della notificazione agli irreperibili temporanei.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura era diretta contro la sentenza di primo grado, mentre in cassazione è impugnabile solo la sentenza di secondo grado. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'agente della riscossione aveva impugnato capi di sentenza autonomi e scindibili, ma il passaggio in giudicato del capo relativo alla mancata prova della sussistenza del credito erariale rendeva privo di utilità concreta l'eventuale accoglimento dell'impugnazione sui soli vizi di notifica, determinando quindi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in presenza di cause scindibili, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale e vi è stato l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare in cassazione la violazione di legge
la censura non è stata accolta; la Corte ha ritenuto che il motivo non scalfisse la ratio della decisione impugnata
richiamato dal ricorrente per sostenere la ritualità della notifica agli irreperibili temporanei
richiamato dal ricorrente per sostenere la notificazione presso la sede o il rappresentante della società
l'eventuale accoglimento dei motivi relativi alla notifica è stato ritenuto privo di interesse concreto, attuale ed economico perché il capo sul credito era passato in giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l'impugnazione è ammissibile solo se investe efficacemente tutte le rationes rilevanti; in difetto, il gravame difetta di interesse concreto.
- In presenza di cause scindibili e di capi di sentenza riferibili a soggetti diversi, il passaggio in giudicato del capo non impugnato o tardivamente impugnato può rendere priva di utilità l'impugnazione sui capi residui, con conseguente inammissibilità per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
- In cassazione non possono essere censurate statuizioni della sentenza di primo grado se il motivo non si confronta con la sentenza di appello oggetto del ricorso.
- L'impugnazione incidentale tardiva è inammissibile quando, in cause scindibili, sia proposta nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale.
- L'interesse ad agire e a impugnare richiede una utilità pratica, attuale e economicamente valutabile: se il capo definitivo impedisce comunque il soddisfacimento della pretesa, l'accoglimento degli altri motivi non produce un vantaggio giuridico apprezzabile.
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