Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20389/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, articolata in due motivi: (1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione circa la sua responsabilità come concorrente extraneus nella distrazione (contestando l'assenza di identificazione del contributo causale, la non consapevolezza del dissesto e la temporalità degli eventi rispetto al presunto fatto distrattivo; contestava inoltre l'errata quantificazione della somma distratta, sostenendo che l'importo definitivamente accertato fosse di circa 500.000 euro e non oltre un milione); (2) vizio nella decisione di non riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., in quanto il suo contributo sarebbe stato marginale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in pieno. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la decisione della Corte d'appello che ha fondato la responsabilità sulla consapevole ricezione, senza giustificazione, di una somma rilevante; ha richiamato il ruolo dirigenziale e i vincoli di parentela con l'amministratore distrattore come elementi che giustificano la consapevolezza e il contributo causale (consistere nel rendersi disponibile a ricevere il denaro). Ha affermato che la conoscenza dello stato di dissesto non è requisito necessario per il dolo dell'extraneus: conta la consapevolezza che la condotta determina un depauperamento a danno dei creditori. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo: il terzo che riceve i beni distratti ha un contributo non marginale, bensì essenziale, e quindi l'attenuante non è applicabile. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, ha confermato la condanna e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte interpreta l'art. 216 quale norma che rileva ogni atto distrattivo in caso di fallimento ai fini della configurazione della bancarotta: l'evento rilevante è la lesione dell'interesse patrimoniale della massa e non il solo manifestarsi formale dello stato di dissesto; pertanto la rilevanza penale della condotta si collega al depauperamento dei beni sociali a danno dei creditori.

  • art. 114 codice penale (attenuante)

    La giurisprudenza applicata nella sentenza esclude l'attenuante quando il contributo dell'extraneus nella condotta distrattiva non è marginale ma concretamente essenziale (ad es. ricezione volontaria di somme sottratte), rendendo pertanto non configurabile la causa di diminuzione della responsabilità.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 16579/2010; Sez.5, n. 4710/2019 e altri)

    Richiamati precedenti che stabiliscono che il dolo dell'extraneus consiste nella volontarietà del contributo al depauperamento societario con la consapevolezza di arrecare un danno ai creditori; non è necessaria la specifica conoscenza del dissesto, che può desumersi da circostanze quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione.

Massime di principio

  • La ricezione senza giustificazione di somme significative provenienti dal patrimonio sociale può fondare il concorso nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta anche se il terzo non era amministratore: conta la volontarietà e la consapevolezza del danno ai creditori.
  • Non è necessario dimostrare che il terzo conoscesse formalmente lo stato di dissesto della società: rileva la consapevolezza che l'operazione depotenzia il patrimonio sociale e danneggia i creditori, che può desumersi da ruoli, rapporti e circostanze fattuali.
  • Il ruolo dirigenziale o i vincoli di parentela/incidenza societaria aumentano la probabilità che la ricezione di somme sia considerata consapevole e colposa ai fini penali.
  • La riduzione dell'importo originariamente contestato non esclude la rilevanza penale: anche somme poi accertate come inferiori possono comunque mantenere il significato di depauperamento rilevante.
  • Quando il terzo ha un ruolo attivo e determinante nella realizzazione dell'atto distrattivo (es. accettare e disporre dei beni sottratti), la sua partecipazione non è marginale e rende difficoltoso ottenere attenuanti ex art. 114 c.p.
  • In situazioni simili, per la difesa è strategico provare l'assenza di volontarietà o di consapevolezza del carattere illecito della somma ricevuta (es. documentazione che giustifichi il pagamento, prova di causa lecita, mancanza di ruoli o conoscenza), nonché la marginalità del contributo.
  • Per i potenziali terzi coinvolti, la migliore prevenzione è richiedere e conservare sempre documentazione trasparente che giustifichi ogni trasferimento da società in crisi e, in caso di dubbi, astensione dall'accettare pagamenti sospetti e tempestiva consulenza legale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.