Cassazione Penale, Sentenza n. 08827/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/09/2025 con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato il riesame del sequestro probatorio della targa "V7NTAGE" applicata sul veicolo del ricorrente. Il ricorrente, assistito dagli Avv.ti Antonio Porcelli e Giuseppe Monteleone, ha articolato tre motivi: (i) violazione di legge (art. 325 c.p.p., 477 e 482 c.p. e art. 100, comma 14, Codice della Strada) sostenendo che non sussisteva il reato previsto dall'art. 100, comma 14 CdS poiché non era provato che lui avesse formato la targa falsa e la targa riproduceva la stessa numerazione dell'originale (riferimenti giurisprudenziali Cass. n.1560/2020 e n.27574/2025); (ii) violazione e mancata valutazione di prova decisiva, in quanto al momento del controllo il ricorrente aveva mostrato un'autorizzazione alla circolazione rilasciata alla S.r.l. Vintage e una presunta delega d'uso; (iii) omessa motivazione circa l'eventualità di ulteriori accertamenti istruttori che avrebbero potuto giustificare la restituzione o la cessazione del vincolo probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretto il giudizio del Tribunale secondo cui la targa era una copia non regolare e non autorizzata e che la S.r.l. Vintage, pur titolare dell'autorizzazione, non poteva legittimamente trasferire l'uso della targa a un privato: la materia è regolata dal D.P.R. n. 474/2001 che stabilisce che la "targa prova" può essere rilasciata solo a specifiche categorie del settore automobilistico, il numero di targhe prova è limitato, la targa ha validità annuale, l'autorizzazione è revocabile e personale e non cedibile. La delega al ricorrente è stata considerata priva di effetto e anzi motivo di revoca dell'autorizzazione; pertanto il ricorrente sarebbe risultato non titolare dell'originale e autore di una copia illecita. La conservazione del vincolo probatorio è stata ritenuta necessaria per gli accertamenti sul metodo di formazione della targa; la Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1; art. 1-bis; art. 2; art. 2-bis; art. 4
Disciplina la "targa prova": rilascio limitato a specifiche categorie del settore automobilistico, numero limitato di targhe prova, validità annuale, revoca dell'autorizzazione quando vengono meno i presupposti, titolarità personale e non cedibile dell'autorizzazione
Art. 100, comma 14, Codice della Strada
Norma rilevante in tema di targhe non conformi/false; nel giudizio è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del reato quando la numerazione è identica, ma la Corte ha ritenuto applicabile il divieto in presenza di formazione e uso di copia non autorizzata
Art. 325 c.p.p.; Art. 477 c.p.; Art. 482 c.p.
art. 325 cod. proc. pen.; art. 477 cod. pen.; art. 482 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme procedurali e penali a supporto delle censure; la Corte non ha riscontrato violazioni che invalidassero il mantenimento del vincolo probatorio alla luce della normativa regolamentare e della finalità istruttoria
Giurisprudenza citata
Cass. n.1560/2020; Cass. n.27574/2025; Sez. U n.36072/2018 (Pnn/Botticelli)
Alcuni precedenti hanno escluso il reato di falsità quando la targa riproduce la numerazione originale; tuttavia la Corte ha ritenuto tali precedenti non applicabili nel caso in cui il possessore non sia autorizzato alla detenzione dell'originale. La Sez. U è richiamata a fondamento della legittimità della conservazione del mezzo come atto strumentale all'accertamento tecnico
Massime di principio
- La "targa prova" è regolata dal D.P.R. n.474/2001: l'autorizzazione è personale e non trasferibile; una delega privata non legittima il possesso se il titolare non rientra nelle categorie autorizzate
- La mera coincidenza della numerazione con l'originale non esclude automaticamente profili di illecito: l'elemento decisivo è l'autorizzazione alla detenzione e l'origine legittima della targa
- Il giudice può mantenere il vincolo probatorio su una targa non originale quando sia necessaria una verifica tecnica sul metodo di formazione e sulla legittimità del possesso
- I precedenti che escludono la configurabilità del reato per copie identiche trovano applicazione solo se chi usa la targa è legittimato a possederla; in assenza di tale legittimazione la Corte tende a privilegiare l'esigenza istruttoria
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare chiaramente la titolarità dell'autorizzazione, la validità temporale e la conformità alla normativa (DPR 474/2001) e produrre eventuali provvedimenti amministrativi che legittimino il possesso per evitare il mantenimento del sequestro
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