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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18437/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008, l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito del contribuente sulla base di incongruenze tra quanto dichiarato e alcune movimentazioni bancarie riferite sia al contribuente sia al padre. Il giudizio di merito era stato sfavorevole al contribuente in primo e secondo grado. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato documentazione bancaria prodotta solo in giudizio, ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; 2) falsa applicazione del medesimo art. 32 per l’incolpevolezza della mancata risposta alla richiesta dell’Agenzia; 3) violazione degli artt. 23, 24 e 53 Cost. e dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR impedito la produzione in giudizio di elementi probatori favorevoli; 4) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, perché la riferibilità delle movimentazioni al contribuente sarebbe stata desunta solo dal rapporto di parentela con il titolare del conto; gli altri motivi restavano conseguenzialmente legati alla sorte del primo e del secondo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che si trattasse di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva effettivamente considerato sia l’invito alla produzione sia la questione della tardività della documentazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo non applicabile nel caso concreto la preclusione di cui all’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973: la norma è eccezionale e opera solo in presenza di una specifica richiesta dell’amministrazione e di un rifiuto o occultamento del contribuente, non essendo sufficiente la mancata esibizione iniziale dei documenti poi prodotti in giudizio. Nel caso di specie, inoltre, i documenti riguardavano un conto intestato a terzi e il contribuente risultava soltanto delegato alla firma, sicché non poteva presumersi che egli fosse tenuto a detenerli; perciò non ricorrevano i presupposti della sanzione processuale. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha inoltre richiamato l’inapplicabilità, nel caso del contribuente lavoratore autonomo, della presunzione sui prelevamenti per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Norma posta a base dell’accertamento del reddito del contribuente mediante ricostruzione fondata su incongruenze e movimentazioni bancarie.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    La preclusione alla produzione in giudizio di documenti bancari è di natura eccezionale e opera solo se vi sia stata una specifica richiesta dell’amministrazione e un rifiuto o occultamento del contribuente, cioè un comportamento diretto a sottrarsi alla prova.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione sui prelevamenti non è applicabile al contribuente lavoratore autonomo, in quanto la relativa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.

  • artt. 23, 24 e 53 Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali che impongono un’interpretazione della norma preclusiva non tale da comprimere il diritto di difesa e da imporre pagamenti non dovuti.

  • art. 119, comma 4, T.U.B.

    Richiamato per individuare i soggetti legittimati a richiedere la documentazione bancaria al titolare del conto o ai soggetti indicati dalla norma.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la presunzione sui prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi.

Massime di principio

  • La preclusione alla produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa nei controlli bancari ha carattere eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
  • Perché operi la decadenza probatoria prevista dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 occorrono una specifica richiesta dell’amministrazione, la mancata esibizione e un comportamento del contribuente diretto a sottrarsi alla prova; la sola produzione tardiva in giudizio non basta.
  • Quando i documenti richiesti riguardano un conto intestato a terzi, non può presumersi che il mero delegato alla firma ne abbia disponibilità giuridica o materiale tale da fondare la preclusione alla loro produzione successiva.
  • Nell’interpretare le preclusioni probatorie in materia tributaria occorre privilegiare una lettura compatibile con il diritto di difesa e con il principio di capacità contributiva.
  • Per i lavoratori autonomi non opera la presunzione sui prelevamenti bancari prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale.
  • Contratti

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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