Sentenza del 07/10/2015 n. 20036 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi della società e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. La sentenza della C.T.R. Lombardia è stata cassata e la causa è stata rinviata alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. Lombardia relativa a un avviso di accertamento per IRPEG e IRAP dell'anno d'imposta 2001. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente: la C.T.R. si era limitata ad aderire genericamente alla decisione di primo grado, senza illustrare le questioni controverse, i motivi di appello e le ragioni per cui tali motivi dovevano essere respinti. La Corte ha ritenuto fondata la censura, rilevando che un rinvio alla motivazione di primo grado è ammissibile solo se il giudice d'appello espone, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione alle specifiche doglianze dell'appellante.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le questioni esaminate e le ragioni della decisione; la motivazione meramente adesiva e priva dell'esame dei motivi di appello comporta nullità.
La motivazione della sentenza deve consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Il semplice richiamo alla decisione di primo grado non è sufficiente quando non permette di comprendere l'esame delle specifiche contestazioni.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze n. 2268/2006 e n. 28113/2013
La motivazione per relationem della sentenza d'appello è possibile soltanto se il giudice dimostra di avere esaminato e valutato i motivi di gravame; la mera adesione generica alla sentenza impugnata determina nullità per motivazione apparente.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare genericamente la decisione di primo grado: deve indicare, almeno sinteticamente, le critiche dell'appellante e le ragioni del loro rigetto.
- Il rinvio per relationem è valido solo quando consente di ricostruire il percorso motivazionale complessivo attraverso il coordinamento tra la sentenza d'appello e quella di primo grado.
- Se la motivazione non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione, la sentenza può essere dichiarata nulla e cassata con rinvio.
- L'accoglimento di un motivo processuale riguardante la nullità della sentenza può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di merito, che dovranno eventualmente essere esaminati dal giudice del rinvio.
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