Cassazione Penale, Ordinanza n. 29991/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Fermo del 12 dicembre 2024, con la quale era stata applicata la pena all'imputato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente lamentava: a) un difetto di motivazione sulla mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; b) un vizio relativo alla corretta qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva però che tali censure non rientrano tra le "violazioni di legge" tassativamente deducibili nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; quanto alla qualificazione giuridica, osserva inoltre che la doglianza era formulata in modo meramente apparente, senza indicazioni concrete circa l'asserita erroneità della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza applicativa della pena, siano deducibili solo le violazioni di legge nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non possano essere fatti valere né il preteso difetto di motivazione sulla mancata immediata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né una critica generica alla qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena sono deducibili solo i vizi riconducibili alle violazioni di legge tassativamente previste; non sono ammissibili censure che investano il difetto di motivazione o contestazioni generiche sulla qualificazione giuridica dei fatti.
La Corte esclude che possa essere dedotto, quale motivo di ricorso contro il patteggiamento, il solo difetto di motivazione sulla mancata verifica di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.
È richiamato come base procedurale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge nei limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono scrutinabili censure che si risolvano in un vizio di motivazione.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile se non si traduce in una violazione di legge nei limiti di impugnabilità del patteggiamento.
- La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e concreta; un rilievo meramente apparente o generico è inidoneo a superare la soglia di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29948/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29971/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29972/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29973/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29974/2025 del 29/08/2025
- ordinanza_penale · 29 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29976/2025 del 29/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →