Cassazione Penale, Sentenza n. 20917/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per vari reati di droga (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), deducendo violazione di legge e carenza di motivazione relativamente all'unicità/assorbimento di più condotte (detenzione e cessione) e alla determinazione della pena, in particolare sull'aumento per continuazione e sulla qualificazione della sostanza (cocaina vs droga lieve) per alcuni capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure di tipo probatorio e di mera valutazione dei fatti (le questioni di unicità/assorbimento sono ritenute implicare valutazioni di fatto inammissibili), ma ha ritenuto fondata la contestazione relativa all'aumento per continuazione sul capo 2), sub 4), perché la Corte d'appello aveva ritenuto non provata la natura di cocaina della sostanza e lo aveva qualificato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio di quel capo, ha ritenuto per quel reato la pena in misura corrispondente ai fatti di droga lieve e l'ha ridotta in ragione della scelta del rito abbreviato (pena quantificata in 2 mesi di reclusione e 600 euro di multa), con rideterminazione della pena complessiva in anni 14, mesi 2 di reclusione ed euro 43.600 di multa.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute fondate solo in parte (in particolare sul profilo sanzionatorio), mentre ha dichiarato inammissibili quelle che implicano rivalutazioni di merito non consentite in cassazione.
Richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle prove (intercettazioni, registrazioni). La Corte di Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 4)
Norma centrale per la qualificazione dei reati relativi a detenzione e cessione di stupefacenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che detenzione e cessione della stessa sostanza si assorbono solo se riguardano la medesima materia sostanziale, sono contestuali o senza apprezzabile soluzione di continuità e finalizzate a un unico scopo. Per il capo 2), sub 4) è stata applicata la disciplina del comma 4 (droghe leggere) per carenza di prova che si trattasse di cocaina, con conseguente rideterminazione della pena.
Massime di principio
- La Cassazione non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto dei giudici di merito: i profili che implicano ricognizione probatoria o valutazioni fattuali sono inammissibili in sede di legittimità.
- Perché una condotta di detenzione sia assorbita in una successiva cessione (o viceversa) è necessario che le condotte riguardino la stessa sostanza materiale, siano contestuali o senza apprezzabile soluzione di continuità e siano dirette al medesimo fine; la mera identità della sostanza non è sufficiente se manca la contiguità temporale o il vincolo unitario.
- L'appellante deve indicare con specificità i punti di doglianza: il richiamo generico alla motivazione del primo grado senza precisa specificazione può rendere la censura inammissibile.
- Se il giudice di merito ritiene non provata la natura (es. cocaina) di una sostanza contestata, la vicenda va qualificata secondo la fattispecie risultante (es. art. 73, comma 4, per droghe leggere) e la pena va ricalcolata di conseguenza, tenendo conto anche della diminuzione prevista per il rito abbreviato.
- Quando la Cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e decidere direttamente sulla quantificazione della pena usando gli elementi già accertati dal giudice di merito.
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