Cassazione Penale, Sentenza n. 47208/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di diffamazione; nel corso del procedimento di legittimità il difensore ha prodotto il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 17/05/2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Ancona Principale. Si è dedotto che la remissione, intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta difensiva: ha rilevato che il reato è estinto per remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso, ha dichiarato l'estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto che le spese processuali siano a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che, non essendovi elementi per pronunciare ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., doveva darsi applicazione dell'art. 152 e che l'estinzione travolge le statuizioni civili connesse.
Norme richiamate
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
Giurisprudenza secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza di ricorso per cassazione e tempestivamente proposta determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del reato a seguito di remissione di querela accettata
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata come possibile alternativa di pronuncia, ma esclusa nel caso concreto per mancanza di elementi; quindi non applicata e si è proceduto alla dichiarazione di estinzione ex art. 152
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01
Giurisprudenza che supporta il principio per cui l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935
Ulteriore precedente che conferma l'effetto estintivo della remissione di querela sulle conseguenze civili
Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01
Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01
Precedente giurisprudenziale in linea con l'orientamento secondo cui la remissione estingue il reato e le connesse statuizioni civili
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'addebito delle spese processuali al querelato; la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese sulla base di questa disposizione
Massime di principio
- La remissione di querela, se resa tempestivamente e regolarmente accettata, estingue il reato anche se intervenuta in pendenza di ricorso per Cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio
- L'estinzione del reato per remissione di querela prevale su questioni di merito o di ammissibilità del gravame e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza definitiva
- L'estinzione del reato travolge le statuizioni civili connesse: le eventuali pronunce civili collegate perdono efficacia
- Se non sussistono elementi per adottare pronunce alternative previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice deve dichiarare l'estinzione ai sensi dell'art. 152
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato in presenza di remissione di querela, secondo quanto previsto dall'art. 340, comma 4, c.p.p.
- Perché la remissione produca effetti è necessario che sia formalmente documentata (es. verbale presso la Stazione dei Carabinieri) e che la stessa sia accettata; la tempestività rispetto alla decisione è essenziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47017/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47018/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47020/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47022/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47023/2024 del 20/12/2024
- Sentenza penale · 20 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47024/2024 del 20/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →