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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16775/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse valutato adeguatamente il pericolo di recidiva e i comportamenti successivi tenuti durante l'esecuzione della pena. In particolare, ha contestato che il Tribunale avesse valorizzato la mancata ammissione dei reati addebitati e non avesse considerato le condotte positive poste in essere successivamente, incluse quelle lavorative e di recupero. Con memorie difensive è stata ribadita la doglianza di motivazione mancante e di omessa valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio. La Corte ha ritenuto però che il ricorso sollecitasse in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che l'ordinanza impugnata avesse già espresso una motivazione congrua e specifica sul punto decisivo della mancata revisione critica e della scarsa consapevolezza della gravità dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto una valutazione dettagliata dell'intero vissuto del condannato, evidenziando che l'attività lavorativa prospettata per l'affidamento coincideva con quella svolta nel periodo di commissione dei reati e si sarebbe svolta nel medesimo contesto di condotte corruttive reiterate e gravi. Secondo la Corte, la mancata revisione critica e la minimizzazione dei fatti erano elementi legittimamente valorizzati per escludere una prognosi favorevole in ordine alla funzione rieducativa dell'affidamento in prova. Il ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle circostanze di fatto, preclusa in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per escludere la trattazione orale del ricorso, poiché il procedimento era instaurato ai sensi di tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro il diniego di un beneficio penitenziario, non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di sorveglianza.
  • La motivazione del diniego dell'affidamento in prova è adeguata quando il giudice valorizza in modo specifico il vissuto del condannato, la persistenza di una scarsa consapevolezza della gravità dei fatti e l'assenza di una seria revisione critica.
  • Ai fini della prognosi favorevole sulla finalità rieducativa della misura alternativa, può assumere rilievo negativo il fatto che l'attività lavorativa proposta si svolga nello stesso contesto in cui sono stati commessi i reati e che ciò non offra garanzie sufficienti di reinserimento.
  • La mancata ammissione delle condotte illecite e la loro minimizzazione possono legittimamente essere considerate dal giudice di sorveglianza come indici sfavorevoli rispetto alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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