Cassazione Penale, Sentenza n. 03273/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze articolando due censure principali: 1) violazione e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la critica che la Corte non si sarebbe confrontata con gli elementi favorevoli proposti dalla difesa e richiamando precedente giurisprudenziale che limita l'uso dei precedenti penali per escludere automaticamente le attenuanti nelle fattispecie di cui all'art. 707 c.p.; 2) violazione di norme in tema di prescrizione: i difensori sostengono che i reati contravvenzionali erano estinti per prescrizione entro i termini, deducendo effetti della causa di sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p.p., e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Polichetti) sul decorso della sospensione tra dispositivo e deposito della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: la concessione non è automatica e richiede che la difesa evidenzi elementi positivi concreti; qui la difesa non ha specificato quali circostanze avrebbero dovuto essere valutate, per cui il richiamo della Corte territoriale all'assenza di elementi positivi e ai precedenti penali non è censurabile. Per conseguenza il secondo motivo sulle cause di estinzione (prescrizione) è anch'esso manifestamente infondato e non può essere accettato, posto che l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e la rilevazione di cause estintive sopravvenute; inoltre la Corte ribadisce che, ai fini della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo (9 maggio 2025) e che alla data della pronuncia il termine prescrizionale non era ancora interamente decorso. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p. e art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme sostanziali relative alle condotte contestate: i fatti sono stati ritenuti penalmente rilevanti ai sensi di tali disposizioni e confermati in grado d'appello
Contravvenzione centrale al capo di imputazione; la giurisprudenza citata segnala che non sempre è corretto escludere le attenuanti generiche basandosi sui soli precedenti quando tali precedenti costituiscono l'oggetto della fattispecie
Previsione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il beneficio non è automatico e richiede l'emersione e il positivo apprezzamento in giudizio di elementi concreti
Parametro di quantificazione della pena legato ai precedenti personali; la Corte ricorda che l'applicazione meccanica di tale parametro può essere problematica se conducesse a escludere a priori le attenuanti
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
Disciplina della sospensione del corso della prescrizione per alcuni eventi processuali; i ricorrenti invocavano la sua applicazione ma la Corte non ha dovuto ritenere superante la questione, avendo riscontrato che alla data del dispositivo la prescrizione non era ancora decorso
art. 157 c.p. e art. 531 c.p.p.
Norme che regolano la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la sua effettività: i ricorrenti sostenevano che, applicando la sospensione, la declaratoria avrebbe dovuto essere pronunciata
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)
Giurisprudenza richiamata dai ricorrenti secondo cui la sospensione di cui all'art. 159, comma 2, c.p.p. non opera nel periodo tra la lettura del dispositivo e la scadenza del termine per il deposito della motivazione; i ricorrenti sostenevano di potersi avvalere di tale principio per dimostrare l'estinzione
Termine legale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado; il ricorso valutava il decorso della prescrizione anche in relazione a questo termine
Regola sulla deliberazione e pubblicazione della sentenza: la Corte sottolinea che la lettura del dispositivo costituisce il momento di chiusura della deliberazione rilevante ai fini della prescrizione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivazione di impugnazione prevista per la cassazione (vizi di motivazione): è richiamata come parametro formale delle censure proposte
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata dalla Corte a carico dei ricorrenti
Regola sulle cause di non punibilità sopravvenute; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause estintive sopravvenute dopo la pronuncia impugnata
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che la difesa indichi in modo concreto e specifico gli elementi e le circostanze positive che giustificano la diminuzione di pena; una richiesta generica può legittimamente essere respinta con il richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti
- La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico: il giudice può negarle se emergono elementi negativi (es. precedenti penali) o se la difesa non dimostra profili di particolare meritevolezza
- I precedenti penali possono rilevare ai fini della negazione delle attenuanti se sono pertinenti e non è dimostrata dalla difesa la controtendenza; tuttavia, vanno valutati con attenzione quando siano strutturalmente connessi alla fattispecie contestata (attenzione al precedente giurisprudenziale che impedisce negazioni automatiche)
- Ai fini del calcolo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza: se alla data della lettura il termine prescrizionale non è decorso, un'eventuale maturazione sopravvenuta nel periodo fino al deposito delle motivazioni non incide sulla validità della pronuncia
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non è possibile far valere cause estintive del reato maturate successivamente alla sentenza impugnata
- Quando si deduce la prescrizione o l'operatività di sospensioni normative occorre formulare la censura in modo dettagliato e documentato in grado d'appello e in cassazione, indicando i calcoli temporali e gli eventi processuali rilevanti
- Richieste difensive vaghe o prive di puntualizzazione fattuale espongono il ricorrente al rischio di rigetto per insufficiente specificazione e rendono più agevole per il giudice il richiamo all'assenza di elementi positivi
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