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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03273/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze articolando due censure principali: 1) violazione e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la critica che la Corte non si sarebbe confrontata con gli elementi favorevoli proposti dalla difesa e richiamando precedente giurisprudenziale che limita l'uso dei precedenti penali per escludere automaticamente le attenuanti nelle fattispecie di cui all'art. 707 c.p.; 2) violazione di norme in tema di prescrizione: i difensori sostengono che i reati contravvenzionali erano estinti per prescrizione entro i termini, deducendo effetti della causa di sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p.p., e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Polichetti) sul decorso della sospensione tra dispositivo e deposito della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: la concessione non è automatica e richiede che la difesa evidenzi elementi positivi concreti; qui la difesa non ha specificato quali circostanze avrebbero dovuto essere valutate, per cui il richiamo della Corte territoriale all'assenza di elementi positivi e ai precedenti penali non è censurabile. Per conseguenza il secondo motivo sulle cause di estinzione (prescrizione) è anch'esso manifestamente infondato e non può essere accettato, posto che l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e la rilevazione di cause estintive sopravvenute; inoltre la Corte ribadisce che, ai fini della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo (9 maggio 2025) e che alla data della pronuncia il termine prescrizionale non era ancora interamente decorso. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p. e art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norme sostanziali relative alle condotte contestate: i fatti sono stati ritenuti penalmente rilevanti ai sensi di tali disposizioni e confermati in grado d'appello

  • art. 707 c.p.

    Contravvenzione centrale al capo di imputazione; la giurisprudenza citata segnala che non sempre è corretto escludere le attenuanti generiche basandosi sui soli precedenti quando tali precedenti costituiscono l'oggetto della fattispecie

  • art. 62-bis c.p.

    Previsione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il beneficio non è automatico e richiede l'emersione e il positivo apprezzamento in giudizio di elementi concreti

  • art. 133, comma 2, n. 2 c.p.

    Parametro di quantificazione della pena legato ai precedenti personali; la Corte ricorda che l'applicazione meccanica di tale parametro può essere problematica se conducesse a escludere a priori le attenuanti

  • art. 159, comma 2, c.p.p.

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Disciplina della sospensione del corso della prescrizione per alcuni eventi processuali; i ricorrenti invocavano la sua applicazione ma la Corte non ha dovuto ritenere superante la questione, avendo riscontrato che alla data del dispositivo la prescrizione non era ancora decorso

  • art. 157 c.p. e art. 531 c.p.p.

    Norme che regolano la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la sua effettività: i ricorrenti sostenevano che, applicando la sospensione, la declaratoria avrebbe dovuto essere pronunciata

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)

    Giurisprudenza richiamata dai ricorrenti secondo cui la sospensione di cui all'art. 159, comma 2, c.p.p. non opera nel periodo tra la lettura del dispositivo e la scadenza del termine per il deposito della motivazione; i ricorrenti sostenevano di potersi avvalere di tale principio per dimostrare l'estinzione

  • art. 544, comma 2, c.p.p.

    Termine legale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado; il ricorso valutava il decorso della prescrizione anche in relazione a questo termine

  • art. 525 c.p.p.

    Regola sulla deliberazione e pubblicazione della sentenza: la Corte sottolinea che la lettura del dispositivo costituisce il momento di chiusura della deliberazione rilevante ai fini della prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivazione di impugnazione prevista per la cassazione (vizi di motivazione): è richiamata come parametro formale delle censure proposte

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata dalla Corte a carico dei ricorrenti

  • art. 129 c.p.p.

    Regola sulle cause di non punibilità sopravvenute; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause estintive sopravvenute dopo la pronuncia impugnata

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che la difesa indichi in modo concreto e specifico gli elementi e le circostanze positive che giustificano la diminuzione di pena; una richiesta generica può legittimamente essere respinta con il richiamo all'assenza di elementi positivi negli atti
  • La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico: il giudice può negarle se emergono elementi negativi (es. precedenti penali) o se la difesa non dimostra profili di particolare meritevolezza
  • I precedenti penali possono rilevare ai fini della negazione delle attenuanti se sono pertinenti e non è dimostrata dalla difesa la controtendenza; tuttavia, vanno valutati con attenzione quando siano strutturalmente connessi alla fattispecie contestata (attenzione al precedente giurisprudenziale che impedisce negazioni automatiche)
  • Ai fini del calcolo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza: se alla data della lettura il termine prescrizionale non è decorso, un'eventuale maturazione sopravvenuta nel periodo fino al deposito delle motivazioni non incide sulla validità della pronuncia
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e non è possibile far valere cause estintive del reato maturate successivamente alla sentenza impugnata
  • Quando si deduce la prescrizione o l'operatività di sospensioni normative occorre formulare la censura in modo dettagliato e documentato in grado d'appello e in cassazione, indicando i calcoli temporali e gli eventi processuali rilevanti
  • Richieste difensive vaghe o prive di puntualizzazione fattuale espongono il ricorrente al rischio di rigetto per insufficiente specificazione e rendono più agevole per il giudice il richiamo all'assenza di elementi positivi

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