Cassazione Penale, Ordinanza n. 27552/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità e di correlazione con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente censurava il provvedimento, ma il testo non riporta nel dettaglio specifici profili di doglianza ulteriori oltre al riferimento al giudizio dell'U.E.P.E.; la Corte rileva che il motivo è formulato in modo generico e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che si fondava su infrazioni serie e perduranti, sulla modesta ingerenza delle prescrizioni e sulla strumentalità dei comportamenti tenuti per conservare quanto più possibile la libertà, elementi ritenuti incompatibili con l'avvio di un reale percorso di revisione critica.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi del provvedimento impugnato.
- La critica argomentata richiede una correlazione diretta tra censure formulate e ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata.
- È inammissibile un ricorso che si limiti a contestare in astratto aspetti marginali della vicenda senza prendere posizione sulla motivazione centrale del provvedimento.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere sorretta dalla constatazione di infrazioni serie e perduranti, della scarsa incidenza delle prescrizioni e della strumentalità delle condotte incompatibili con un effettivo percorso trattamentale, ma tali profili restano qui richiamati solo come presupposto della declaratoria di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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