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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20191/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato sostenendo: (1) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 420, 420-bis e 629-bis c.p.p., deducendo che la sua assenza al dibattimento fosse dovuta a mancata, incolpevole conoscenza del proseguimento del processo; (2) violazione dell'art. 169 c.p.p. e nullità delle notifiche per mancata certezza del perfezionamento del mandato professionale, in ragione di una elezione di domicilio effettuata in UK che, secondo il ricorrente, avrebbe imposto particolari modalità di notifica (raccomandata con ricevuta di ritorno) e reso invalide le notifiche effettuate in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che: (i) Moretti fosse a conoscenza delle accuse e avesse partecipato personalmente a più udienze preliminari (18/09/2012 e 20/05/2013), non risultando quindi assente per tutta la durata del processo; (ii) le ripetute iniziative personali del ricorrente (fra cui istanze di rimessione alla Corte di Cassazione) e il suo successivo disinteresse al proseguimento del giudizio indicano una condotta colposa che esclude l'incolpevolezza necessaria per la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis; (iii) la dichiarazione di domicilio in UK era inidonea ai fini delle notifiche in Italia, sicché restava valido il domicilio presso l'avv. Repaci e dovevano applicarsi le notifiche al difensore secondo l'art. 161, comma 4, c.p.p.; (iv) il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 420 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento sulla procedura in sede di giudizio; la Corte non ha ravvisato violazioni che possano giustificare la rescissione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme relative al procedimento; non ha trovato concreto rilievo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse colposa e quindi ostativa alla rescissione, e ha valutato la norma nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, essendo la domanda stata presentata anteriormente.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regola le notifiche all'estero e gli obblighi del giudice in caso di elezione di domicilio fuori dal territorio nazionale; la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio in UK inidonea e quindi irrilevante ai fini della richiesta del ricorrente.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che consente la notifica degli atti all'imputato tramite il difensore; la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione quando l'elezione di domicilio all'estero è inidonea, confermando la validità delle notifiche al difensore (avv. Repaci).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • d.lgs. n.150/2022

    Richiamato solo per indicare che l'art. 629-bis andava interpretato nella versione previgente, dato il momento di presentazione della domanda; la Corte ha applicato la disciplina anteriore alle modifiche.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede che l'assenza dell'imputato sia stata non colposa: la prova dell'incolpevolezza grava sul richiedente.
  • La partecipazione personale a fasi significative del procedimento (es. udienze preliminari) e l'attivazione di rimedi giurisdizionali sono indizi forti della conoscenza del processo e possono escludere la sussistenza dell'incolpevolezza.
  • Una elezione di domicilio indicante un luogo all'estero è inidonea, ai sensi della disciplina italiana, a sottrarre l'imputato agli obblighi e alle modalità ordinarie di notifica: in questi casi la notifica tramite difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è la via corretta.
  • Il comportamento volontario o la scelta di non curare il processo (anche se motivata da trasferimento o difficoltà di reperimento) può integrare colpa e impedire la riapertura del giudicato.
  • In situazioni simili, l'imputato che risiede o soggiorna all'estero dovrebbe eleggere domicilio in Italia o assicurare modalità efficaci di ricezione degli atti (domicilio in Italia o delega difensore con canali certificati) per evitare il rischio di considerarsi 'consapevolmente sottratto' alla cognizione del processo.

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