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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 15199 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il diniego di rimborso delle addizionali sulle accise relative ai consumi di energia elettrica del periodo maggio 2010-dicembre 2011. Sosteneva di essere legittimata, in quanto consumatrice finale cui il fornitore aveva addebitato le imposte, a chiedere direttamente il rimborso all'Erario. Deduceva inoltre violazione degli artt. 14 e 52 e seguenti del TUA e vizi processuali ex artt. 112 e 115 c.p.c., contestando che fosse stata posta in discussione la prova del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nelle accise e nelle relative addizionali sull'energia elettrica, il soggetto obbligato verso l'Erario è esclusivamente il fornitore, mentre il consumatore finale resta estraneo al rapporto tributario e sostiene soltanto il costo dell'imposta tramite la rivalsa. Di conseguenza, il consumatore non può normalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, ma deve agire civilmente contro il fornitore per la ripetizione della quota di prezzo indebitamente addebitata. Un'azione diretta contro l'Erario è ammessa solo eccezionalmente, quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o oltremodo gravosa, nel rispetto del principio unionale di effettività. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2

    l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento

    La norma attribuisce ordinariamente il diritto al rimborso al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, cioè al fornitore. Se il consumatore ottiene dal fornitore la restituzione delle somme indebitamente addebitate, il fornitore può chiedere il rimborso all'Erario entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 2 e 53

    sono obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali

    Il fornitore è il soggetto passivo del rapporto tributario e risponde del versamento dell'accisa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 16, comma 3, e 56

    i crediti ... possono essere addebitati a titolo di rivalsa; le società fornitrici hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali

    La rivalsa trasferisce al consumatore il peso economico dell'imposta, ma non l'obbligazione tributaria, che rimane in capo al fornitore.

  • D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, comma 1

    chi ha indebitamente corrisposto ... imposte di consumo ... ha diritto al rimborso ... quando prova che l'onere non è stato ... trasferito su altri soggetti

    La disposizione disciplina il rimborso dei tributi non rilevanti per l'ordinamento unionale e impedisce il rimborso quando l'onere economico sia stato trasferito, salvo errore materiale.

  • L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, commi 2 e 3

    i tributi ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti

    Per i tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, il rimborso è subordinato alle regole nazionali e alla verifica del trasferimento dell'onere economico, senza che tale trasferimento possa essere presunto dall'Amministrazione.

  • D.L. 7 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 3

    le imposte addizionali ... sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica

    Le addizionali seguono lo stesso regime delle accise: sono dovute dal fornitore e possono essere trasferite al consumatore mediante rivalsa.

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 9, par. 2

    La direttiva riconosce il rimborso delle accise secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nelle accise sull'energia elettrica il fornitore è normalmente l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche quando il costo dell'imposta sia stato addebitato al consumatore.
  • Il consumatore finale, pur sopportando economicamente l'imposta, non diventa per ciò solo soggetto passivo del tributo: la rivalsa crea un rapporto civilistico distinto dal rapporto tributario tra fornitore ed Erario.
  • Se il consumatore ritiene indebita l'accisa o l'addizionale addebitata, deve normalmente chiedere la restituzione al fornitore mediante un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito.
  • L'azione diretta del consumatore contro l'Erario costituisce un rimedio eccezionale, utilizzabile soltanto quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente gravosa, ad esempio in caso di insolvenza o fallimento del fornitore.
  • La legittimazione e i fatti costitutivi dell'azione devono essere allegati e provati tempestivamente: non è possibile introdurre per la prima volta in memoria una diversa base giuridica fondata sull'eccezionale legittimazione diretta.
  • Il fornitore che non abbia trasferito l'imposta al consumatore può chiedere il rimborso entro il termine previsto dalla legge; se invece restituisce al consumatore somme indebitamente addebitate a seguito di una sentenza definitiva, può chiedere il rimborso all'Erario entro novanta giorni dal relativo passaggio in giudicato.

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