Cassazione Civile, Ordinanza n. 09643/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il pagamento della differenza tra gli interessi legali già corrisposti in esecuzione di un decreto ingiuntivo, poi confermato con sentenza passata in giudicato, e gli interessi ritenuti dovuti dalla creditrice secondo la disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La debitrice ha opposto il precetto sostenendo che nel titolo esecutivo erano stati riconosciuti solo "interessi di legge" e che non vi fosse base per applicare gli interessi speciali del d.lgs. n. 231/2002. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo da un lato che la formula del titolo consentisse di liquidare solo gli interessi legali ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c., e dall’altro che non fosse applicabile ratione temporis la disciplina introdotta dall’art. 17 del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014. In cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che il giudicato sul titolo avrebbe già accertato la natura commerciale del credito e quindi l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002; 2) violazione della direttiva 2000/35/CE e del diritto UE, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per affermare la prevalenza della disciplina eurounitaria sul giudicato interno contrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due autonome rationes decidendi: la prima, secondo cui la generica condanna agli "interessi di legge" comportava solo gli interessi ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c., non potendo il giudice dell’esecuzione integrare o correggere il titolo in assenza di impugnazione del decisum che aveva definito l’opposizione al decreto ingiuntivo; la seconda, autonoma e sufficiente da sola a sorreggere la decisione, secondo cui la disciplina dell’art. 1284, comma 4, c.c., come introdotta dal d.l. n. 132/2014, era inapplicabile ai procedimenti iniziati prima dell’11 dicembre 2014. Poiché il ricorso censurava solo la prima ratio e non aggrediva la seconda, è mancato l’interesse all’esame dei motivi. Di conseguenza è stata rigettata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta irrilevante per l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione del giudicato; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma
art. 12 preleggi
evocato dalla ricorrente nell’interpretazione del titolo e della disciplina applicabile, ma non decisivo ai fini della decisione
gli "interessi di legge" non specificati nel titolo sono stati interpretati come interessi legali ordinari ex primo comma
la disciplina che aggancia il saggio degli interessi alla normativa speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è stata ritenuta applicabile solo ai giudizi introdotti dall’11 dicembre 2014
norma transitoria che limita l’efficacia della modifica dell’art. 1284, comma 4, c.c. ai procedimenti iniziati dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione
legge di conversione richiamata per individuare la decorrenza temporale della nuova disciplina sugli interessi
richiamato come disciplina speciale sugli interessi di mora nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma non applicato nel caso concreto per la ratio temporale posta dalla sentenza
Direttiva 2000/35/CE
invocata dalla ricorrente come fonte eurounitaria di contrasto ai ritardi di pagamento, ma la Corte non esamina il merito della questione per l’inammissibilità del ricorso
art. 267 TFUE
richiamato ai fini della richiesta di rinvio pregiudiziale, respinta perché la questione è divenuta irrilevante
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l’impugnazione deve investire tutte le rationes idonee ciascuna da sola a sorreggere il decisum; la mancata censura anche di una sola ratio determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione il giudice non può integrare o correggere il titolo esecutivo in difetto di impugnazione del provvedimento che ha formato il titolo, salvo che la pretesa trovi fondamento già nel testo del titolo stesso.
- La formula generica "interessi di legge" contenuta nel titolo esecutivo, se non accompagnata da ulteriori specificazioni, va riferita agli interessi legali ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c., e non consente di estendere automaticamente la condanna a discipline speciali più gravose.
- Le modifiche introdotte dall’art. 1284, comma 4, c.c. operano secondo il regime transitorio previsto dal legislatore e non possono essere applicate a procedimenti instaurati fuori dal relativo ambito temporale.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante quando la questione di diritto europeo non è più decisiva ai fini della decisione, per effetto di una preliminare causa di inammissibilità del ricorso.
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