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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14132/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 1° settembre 2014. Un gruppo di condomini e società partecipanti al condominio aveva dedotto la nullità della deliberazione perché, dopo la convocazione dell’assemblea in un determinato luogo, una parte dei condomini aveva tenuto una riunione "parallela" in locali diversi, senza che fossero provati i dedotti motivi di sicurezza che avrebbero giustificato lo spostamento. Il Tribunale aveva annullato la delibera e la Corte d’Appello aveva confermato. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione delle norme processuali e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal motivato sulla carenza di interesse ad agire degli impugnanti, poiché la delibera aveva comunque rigettato tutti i punti all’ordine del giorno; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 1136, 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c., contestando l’affermazione secondo cui lo svolgimento dell’assemblea in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione comporterebbe di per sé la nullità/annullabilità della delibera senza bisogno di verificare se i condomini avessero realmente subito un impedimento alla partecipazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse esaminato tutti i motivi di gravame con motivazione logicamente comprensibile e sufficiente, rispettosa del minimo costituzionale, escludendo sia il vizio di motivazione sia la violazione dell’art. 112 c.p.c. Sul piano sostanziale, ha ribadito che il diritto di ogni condomino a partecipare all’assemblea regolarmente convocata fonda l’interesse ad impugnare la delibera, a prescindere dal contenuto finale della stessa, e che lo svolgimento dell’assemblea in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione costituisce vizio idoneo a fondare l’annullabilità della deliberazione, senza necessità di accertare in concreto ulteriori profili di pregiudizio. Il Condominio è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è ravvisabile nel diritto del condomino a partecipare all’assemblea regolarmente convocata; esso non viene meno per il solo fatto che la delibera abbia contenuto negativo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini il motivo di appello e lo respinga, anche sinteticamente, con motivazione comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o incomprensibile; non è denunciabile in cassazione una mera insufficienza argomentativa secondo il vecchio paradigma.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata esclusa perché la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme sull’assemblea condominiale e sull’interesse ad impugnare.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Le doglianze di nullità della sentenza e di omessa pronuncia sono state ritenute infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, non è più deducibile il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 1136 c.c.

    È richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla validità della deliberazione assembleare e alle regole di convocazione/svolgimento dell’assemblea.

  • art. 1137 c.c.

    La delibera assembleare assunta in violazione delle regole di partecipazione e convocazione è impugnabile; il mancato confronto tra tutti gli aventi diritto incide sulla validità dell’atto.

  • art. 66 disp. att. c.p.c.

    L’avviso di convocazione deve indicare giorno, luogo, ora e ordine del giorno; la sede di riunione è elemento essenziale della convocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": manca il vizio solo se la motivazione sia esistente e comprensibile, anche se sintetica; non è più consentito lamentare la mera insufficienza o contraddittorietà logica.
  • L’interesse del condomino a impugnare una delibera assembleare sussiste quando sia compromesso il suo diritto a partecipare all’assemblea regolarmente convocata, a prescindere dall’esito finale della votazione o dal contenuto positivo o negativo della delibera.
  • Lo svolgimento dell’assemblea condominiale in un luogo diverso da quello indicato nell’avviso di convocazione costituisce vizio della deliberazione, idoneo a determinarne l’annullabilità, senza che occorra un ulteriore accertamento circa la concreta percepibilità dello spostamento da parte dei condomini assenti.
  • Ai fini della validità della convocazione assembleare condominiale, l’indicazione del luogo è elemento essenziale; la sua alterazione non giustificata interrompe il corretto iter di formazione della volontà assembleare.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronti il motivo di appello e lo respinga con una motivazione, anche concisa, ma logicamente intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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