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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40746/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Ha ritenuto che, alla luce del testo e del contesto del post, non sussistesse una affidabile certezza sull'identita' del destinatario dell'offesa, mancando quindi un elemento essenziale dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione. La pronuncia di merito e' stata pertanto cassata e la condanna eliminata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma in appello della condanna per diffamazione mediante pubblicazione di un post su Facebook ritenuto lesivo della reputazione di Paolo Trillò. La difesa ha sostenuto che il destinatario dell'offesa non era identificabile con ragionevole certezza dal contenuto del post e che, pertanto, doveva essere applicato l'art. 129 c.p.p. con assoluzione perche' il fatto non sussiste. Sono state altresi' criticate omissioni della Corte d'appello circa la devoluzione in appello del profilo della riconoscibilita' e la duplicazione delle spese civili a favore di due eredi.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p., comma 3

    Norma del codice penale relativa al delitto di diffamazione aggravata tramite pubblicazione su mezzi di comunicazione di massa. La Corte ha verificato che mancando l'identificabilita' del destinatario, non sussiste l'elemento oggettivo richiesto dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    Disposizione sul dovere del giudice di pronunciarsi quando risulti che il fatto non sussiste. La Corte di Cassazione ha richiamato questo principio per affermare che, nonostante la valutazione in appello, la mancanza di identificabilita' imponeva l'annullamento per insussistenza del fatto.

  • art. 597 c.p.p., comma 1

    Norma sul devoluto in appello. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo stato dedotto in modo formale il profilo della non riconoscibilita', la questione attiene all'elemento materiale del reato e rientra nel medesimo punto devoluto, potendo quindi essere esaminata in cassazione.

  • art. 74 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali. La questione sulle spese civili sollevata dalla difesa e' stata assorbita dalla decisione di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli altri motivi non potessero prevalere dopo l'annullamento per insussistenza del fatto.

  • art. 8 d.m. n. 55/2014

    Disposizione regolamentare citata in relazione alla liquidazione delle spese; anch'essa trattata come assorbita dalla decisione principale sull'insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Per la diffamazione a mezzo stampa o social e' necessario che il destinatario dell'offesa sia identificabile con ragionevole certezza dagli elementi oggettivi del messaggio; in mancanza il reato non sussiste.
  • La Corte di Cassazione ha competenza a valutare d'ufficio la sussistenza della materialita' del fatto e l'offensivita' delle espressioni; se manca un elemento essenziale deve disporre l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
  • L'ambito devolutivo dell'appello comprende le questioni riguardanti l'elemento materiale del reato anche se non dedotte in forma tecnica, quando siano strettamente connesse ai profili effettivamente impugnati.
  • Nel giudizio su fatti pubblicati sui social occorre sempre valutare in chiave oggettiva la possibilita' di individuazione del presunto offeso, evitando di basarsi su congetture o percezioni soggettive di lettori.
  • Se si agisce come eredi della persona offesa, e' opportuno chiarire in atto le questioni relative all'interesse risarcitorio e alla rappresentanza processuale per evitare duplicazioni o contestazioni sulle spese, anche se tali questioni possono risultare assorbite da una decisione di merito che annulli la condanna.

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