Cassazione Civile, Ordinanza n. 04387/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente il gravame della parte ricorrente, rimodulando le spese del primo grado perché liquidate sotto i minimi tariffari, ma aveva poi disposto la compensazione integrale delle spese della fase di appello sul presupposto che l'errore nella liquidazione di primo grado non fosse dipeso dal comportamento difensivo dell'ente previdenziale. La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c. nel testo riformato nel 2009, sostenendo che la compensazione delle spese in favore della parte vittoriosa non fosse giustificata dalle condizioni richieste dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la giustificazione addotta dalla Corte territoriale per compensare le spese non integra le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di appello e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il vizio dedotto per censurare l'erronea applicazione delle norme sulle spese processuali.
richiamato come regola generale di soccombenza in tema di spese processuali.
gravi ed eccezionali ragioni
la compensazione totale o parziale delle spese, nel testo applicabile ratione temporis, richiede ragioni gravi ed eccezionali specificate dal giudice e non illogiche o erronee.
richiamata quale fonte della formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
menzionato per la proposta definitoria depositata e comunicata alle parti.
Massime di principio
- Nel testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese processuali richiede la presenza e la specifica indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente un generico richiamo a circostanze che non dipendano dal comportamento della parte vittoriosa.
- La motivazione posta a fondamento della compensazione è sindacabile in cassazione quando le ragioni addotte siano giuridicamente incongrue, illogiche o erronee, perché in tal caso si configura violazione di legge.
- L'erroneità della statuizione sulle spese di un grado può essere corretta nel giudizio successivo, ma la scelta di compensare le spese resta soggetta al rispetto dei presupposti normativi rigorosi previsti dall'art. 92 c.p.c.
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