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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19563/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di svolgere attività lavorativa all'estero, di essere rintracciabile presso il domicilio dei genitori e della sorella in Italia e di avere intrapreso un profondo cambiamento delle proprie abitudini di vita, anche in ragione della paternità. La Corte rileva però che tali censure sono aspecifiche e tardive: nel giudizio di sorveglianza il tribunale si era limitato a constatare che il condannato non si era presentato all'udienza e che il difensore aveva solo genericamente riferito che egli si trovava all'estero, senza indicare il luogo preciso, le ragioni della permanenza fuori dal territorio nazionale o un domicilio idoneo per l'esecuzione della misura alternativa. Tali carenze impedivano gli accertamenti d'ufficio e rendevano insussistenti le condizioni di fatto per concedere la misura. In cassazione sono state inoltre prodotte nuove documentazioni a sostegno di circostanze non dedotte prima, ritenute non ammissibili.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, le doglianze devono essere specifiche e riferite alle effettive ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata; censure generiche o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.
  • La richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presuppone che siano indicati elementi concreti e verificabili sulla dimora/esecuzione della misura e sulle condizioni di fatto che consentano al giudice di compiere gli accertamenti necessari.
  • Non è consentito colmare in cassazione le lacune del giudizio di merito mediante nuove produzioni documentali o mediante allegazioni di circostanze non specificamente dedotte nel procedimento a quo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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