Cassazione Penale, Ordinanza n. 38892/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti di un legale rappresentante di una società, ritenuto responsabile di omessa presentazione, per più annualità d'imposta, delle dichiarazioni dei redditi e IVA e di occultamento o distruzione della documentazione contabile obbligatoria, così da impedire la ricostruzione del reddito e del volume d'affari. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava vizio di motivazione sulla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti fosse erronea e che la prova non fosse sufficiente o fosse stata mal valutata. La Corte ha però ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di argomenti già esaminati e disattesi nei gradi di merito, e che si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e delle emergenze di fatto, senza indicare specifici travisamenti rilevanti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché volto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e a riproporre questioni di merito estranee al giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato i propri precedenti sul reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, precisando che l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari o il reddito sussiste anche quando sia necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della contestazione per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a più annualità, in relazione all'attività svolta quale legale rappresentante della società
il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili richiede che l'occultamento impedisca la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; tale impossibilità non deve essere intesa in senso assoluto e può sussistere anche quando l'acquisizione dei documenti mancanti debba avvenire presso terzi o aliunde
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso
richiamato per la regolazione delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di deduzioni già valutate e disattese dal giudice di merito, né richieste di nuova valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, salvo che il ricorso indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti ai fini della decisione.
- In materia di occultamento o distruzione di documenti contabili, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari è integrata anche quando l'attività ricostruttiva richieda l'acquisizione della documentazione mancante presso terzi.
- Per la configurabilità del dolo specifico nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, può valorizzarsi la qualità dell'agente quale titolare o gestore di attività commerciale, da cui desumere, secondo regole di esperienza, l'esistenza di reddito e volume d'affari.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti e secondo i criteri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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