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Ordinanza

Ordinanza n. 4421/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202607438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 143 posti di operatore tecnico specializzato - autista d'ambulanza e mancato inserimento nella graduatoria di merito, unitamente al silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui ARES 118 ha approvato le graduatorie e disposto la sua esclusione dal concorso, la relativa comunicazione, una successiva deliberazione di rettifica delle graduatorie e gli atti connessi, chiedendo anche l'esibizione della documentazione oggetto dell'istanza di accesso e l'inserimento nella graduatoria finale. La controversia riguarda il requisito previsto dall'art. 7, comma 3, del bando, consistente in cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Il bando prevedeva che tale requisito fosse documentato mediante certificazione rilasciata dalla ditta oppure, in alternativa, attestazione del Centro per l'impiego, con copia del libretto di lavoro o del modello C2 storico. Il ricorrente, alla data di presentazione della domanda, aveva prodotto soltanto un estratto contributivo INPS e non una delle documentazioni espressamente previste dalla lex specialis. Sono stati inoltre coinvolti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, quali controinteressati.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione per insufficienza del fumus boni iuris, ritenendo che l'esclusione apparisse conforme e doverosa applicazione della lex specialis: il ricorrente non aveva prodotto, con la domanda di partecipazione, né la certificazione della ditta né l'attestazione del Centro per l'impiego previste dal bando, ma soltanto un estratto contributivo INPS. Il Tribunale ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che un eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe comunque prodotto effetti ripristinatori. In vista dell'udienza pubblica di merito, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ARES 118. La pubblicazione deve contenere il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, individuati mediante generalità dei vincitori e codice identificativo di partecipazione degli idonei non vincitori. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, del bando di concorso

    cinque anni esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private; una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa, attestazione del Centro per l’impiego (copia libretto lavoro, modello C2 storico)

    Il requisito di esperienza doveva essere documentato, già al momento della domanda, mediante una delle modalità tassativamente indicate dalla lex specialis; un estratto contributivo INPS non è stato ritenuto equivalente alla documentazione prescritta.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami è funzionale a consentire la chiamata in giudizio di un elevato numero di controinteressati, senza trasformarsi in un mero mezzo di pubblicità; devono pertanto essere specificate le generalità dei destinatari.

  • art. 49 c.p.a.

    Il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e stabilire modalità e termini perentori, prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato adempimento.

  • artt. 35 e 49 c.p.a.

    Il mancato rispetto degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del gravame.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prescrive specifiche modalità di documentazione di un requisito di partecipazione, il candidato deve rispettarle al momento della presentazione della domanda; un documento diverso, anche se astrattamente idoneo a fornire informazioni contributive o lavorative, non è sufficiente se non può essere considerato equivalente secondo il bando.
  • In sede cautelare, l'assenza di fumus boni iuris deriva dalla verosimile conformità dell'esclusione alla lex specialis quando il concorrente non abbia prodotto la documentazione espressamente richiesta per comprovare un requisito di partecipazione.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito sia comunque idoneo a produrre effetti ripristinatori della posizione del ricorrente.
  • La notificazione per pubblici proclami non può ridursi a una generica pubblicità dell'esistenza del giudizio: devono essere individuati i destinatari, mediante generalità o codici identificativi idonei, così da rendere effettivo il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
  • Nel contenzioso concorsuale, sono controinteressati da evocare in giudizio i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, poiché la possibile modifica della graduatoria può incidere direttamente sulla loro posizione.
  • Il mancato adempimento, nei termini perentori stabiliti dal giudice, degli obblighi di integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

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