Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5681/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 5681/2024, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di esclusione da una procedura concorsuale per Vigile del Fuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR e il presupposto giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica, deducendo l'erroneità della valutazione cardiologica, la sopravvenuta idoneità risultante da successive visite mediche, l'idoneità già riconosciuta per lo svolgimento del servizio come Vigile del Fuoco volontario e la conseguente contraddittorietà dell'azione amministrativa. Ha inoltre sostenuto di avere contestato già in primo grado anche il parametro della composizione corporea e ha affermato che tale valutazione si fondava su una normativa non più vigente. La Commissione medica aveva motivato la non idoneità con un blocco di branca destra e con un'alterazione dei parametri di composizione corporea, avendo rilevato una massa grassa del 31,6%. Il candidato non ha contestato specificamente la correttezza della misurazione della massa grassa, ma ha invocato la propria peculiarità endomorfa e l'idoneità accertata in altri contesti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto che la percentuale di massa grassa del 31,6%, superiore al limite massimo del 22% previsto per i candidati di sesso maschile, fosse autonomamente sufficiente a giustificare il giudizio di non idoneità e l'esclusione dalla procedura. Poiché l'appellante non aveva contestato la correttezza della misurazione effettuata dalla Commissione medica, le deduzioni relative alla peculiarità endomorfa e alle successive valutazioni di idoneità non erano idonee a superare il dato obiettivo rilevante per il concorso. Il giudice ha inoltre escluso che il parametro potesse essere disapplicato sulla base di condizioni individuali, osservando che la normativa consente soltanto un adeguamento dei valori misurati entro il limite massimo del dieci per cento. Ha ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina della dispensa dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, trattandosi di fattispecie diversa. L'appello è stato qualificato come manifestamente infondato. È stata revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, allegato B, punto 12, d.m. 11 marzo 2008, n. 78

    La Commissione medica ha richiamato tale disposizione quale parametro per il giudizio di non idoneità relativo al blocco di branca destra.

  • art. 3, commi 1 e 2, d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    «I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato “A”, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato “A” costituisce parte integrante del presente regolamento».

    Il candidato deve rientrare nei valori limite dei parametri fisici previsti dall'allegato A; eventuali condizioni tecniche o individuali consentono soltanto un adeguamento dei valori misurati entro il massimo del dieci per cento.

  • allegato A al d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Per i candidati di sesso maschile prevede una percentuale di massa grassa compresa tra il 7% e il 22%; il superamento del limite massimo può giustificare autonomamente il giudizio di non idoneità.

  • art. 234 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    La disciplina della dispensa dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica riguarda una fattispecie distinta e non è sovrapponibile ai requisiti fisici di accesso alla procedura concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il superamento del valore massimo di massa grassa previsto dalla disciplina sui parametri fisici può costituire autonomamente ragione sufficiente per il giudizio di non idoneità e per l'esclusione, anche quando siano controverse altre valutazioni mediche.
  • Il candidato che intenda contestare un giudizio di non idoneità fondato su un parametro fisico deve contestare specificamente la correttezza della relativa misurazione; la mera allegazione di caratteristiche morfologiche individuali o di successive valutazioni di idoneità non supera un dato tecnico non contestato.
  • La possibilità di considerare condizioni tecniche o individuali nella misurazione dei parametri fisici non consente una deroga libera ai limiti regolamentari, ma opera esclusivamente entro la percentuale massima di adeguamento prevista dalla disciplina applicabile.
  • L'idoneità riconosciuta per lo svolgimento del servizio volontario o in successive visite mediche non rende di per sé illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale, quando quest'ultima sia fondata sul mancato rispetto di specifici parametri fisici previsti per l'accesso.
  • La disciplina della dispensa dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica non è applicabile, per analogia, ai requisiti fisici richiesti per l'ammissione a una procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.