Cassazione Civile, Ordinanza n. 22263/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto, da parte del giudice delegato e poi del tribunale, di riconoscere alla società affittuaria dell’azienda un equo indennizzo ex art. 79 l.fall. a seguito del recesso dal contratto di affitto di azienda pendente. Il tribunale aveva ritenuto che il contratto, stipulato poco prima del fallimento, fosse stato connotato da condizioni sbilanciate e funzionale a sottrarre l’azienda all’aggressione dei creditori, con conseguente assenza di un indennizzo dovuto alla curatela. La ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione dell’art. 79 l.fall. e omesso esame del fatto decisivo consistente nell’insussistenza di un danno per la fallita, poiché quest’ultima sarebbe stata già risarcita in altro giudizio per i danni asseritamente causati dal contratto; 2) violazione dell’art. 79 l.fall. e dell’art. 132 c.p.c. per omessa valutazione dei costi sostenuti dall’affittuaria per la gestione e conservazione dell’azienda, che sarebbe stata consegnata integra; 3) violazione dell’art. 79 l.fall. e dell’art. 132 c.p.c. per omesso esame degli utili prospettici derivanti dall’attività d’impresa e per avere il tribunale escluso in modo apodittico che tali utili potessero incidere sul calcolo dell’indennizzo. La Corte di cassazione rileva che tutti i motivi sono formulati in modo promiscuo, cumulatorio e non specifico, mescolando vizi motivazionali ed errores in iudicando/in procedendo, e che le censure mirano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la tecnica espositiva adottata cumulasse in modo improprio censure eterogenee, riversando sulla Corte il compito di individuare i singoli vizi, e che il primo motivo fosse inoltre carente di specificità perché non indicava con precisione i danni asseritamente risarciti in altro giudizio. Ha poi osservato che il tribunale aveva effettivamente considerato la circostanza della riconsegna integra dell’azienda, ma aveva valorizzato il pregiudizio derivante dalle specifiche clausole contrattuali; aveva anche preso posizione sui costi sostenuti dall’affittuaria, reputando inattendibile il calcolo proposto per la brevità del rapporto e per l’irrilevanza delle spese anteriori o successive al contratto. Quanto agli utili attesi, la Corte ha rilevato che il tribunale aveva compiuto una valutazione di merito sulla base delle condizioni concrete del rapporto, in particolare della vicinanza del contratto alla dichiarazione di fallimento e dei collegamenti societari tra affittuaria e fallita, sicché non sussistevano né motivazione apparente né omesso esame di fatti decisivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L’equo indennizzo in favore dell’affittuario del contratto pendente richiede una concreta valutazione del pregiudizio subito e del vantaggio conseguito dal curatore con il recesso; non può essere riconosciuto sulla base di mere previsioni astratte di utile, ma va rapportato alle circostanze concrete del caso.
Indicato come base del reclamo avverso il decreto del giudice delegato nel procedimento concorsuale.
La dedotta violazione è stata esclusa perché il provvedimento impugnato conteneva una motivazione effettiva e non apparente, con valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma le censure erano formulate in modo promiscuo e non consentivano un controllo puntuale in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per vizio processuale; la Corte ha escluso che ricorresse una nullità della motivazione o del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che i fatti dedotti fossero stati comunque esaminati o che la doglianza mirasse a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è consentito cumulare indiscriminatamente vizi di natura diversa, lasciando alla Corte l’onere di ricostruire e separare le singole censure.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, sia pure con valutazione non condivisa dalla parte, poiché la cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito.
- L’equo indennizzo dovuto all’affittuario in caso di recesso dal contratto pendente va determinato in base a un bilanciamento concreto tra pregiudizio dell’affittuario e vantaggio del curatore, tenendo conto delle condizioni economiche delle parti e delle specificità del rapporto, non di astratte aspettative di utile.
- La mera allegazione di costi o utili prospettici non è sufficiente se non è supportata da un calcolo preciso e attendibile e se il giudice di merito ha motivatamente escluso la loro rilevanza alla luce della durata effettiva del contratto e del contesto complessivo.
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