Cassazione Civile, Ordinanza n. 06868/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto a favore del contribuente il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate negli anni 1990-1992 per le agevolazioni tributarie connesse al sisma del 1990. L'Amministrazione aveva tuttavia pagato solo una parte del dovuto, pari al 50%, oltre interessi legali. Il contribuente proponeva quindi giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere il pagamento della residua somma. La CTR rigettava però l'ottemperanza ritenendo applicabile la disciplina sopravvenuta dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017, che prevede la riduzione del 50% dei rimborsi in caso di insufficienza dei fondi e l'esclusione di ulteriori rimborsi a esaurimento del fondo. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione di tale disciplina e dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, pur in presenza di incapienza delle risorse, il giudice dell'ottemperanza deve comunque dare piena attuazione al giudicato e, per la parte non coperta dai fondi, disporre le procedure di contabilità pubblica, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa richiamata, senza poter operare alcuna falcidia del credito giudizialmente accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata si poneva in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a giudicati di rimborso per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, se i fondi sono incapienti, attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari a dare piena esecuzione al giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La Corte ha escluso che dalla disciplina sopravvenuta si possa desumere una riduzione definitiva dei diritti patrimoniali del contribuente già accertati in giudizio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario e impone al giudice di dare esecuzione al giudicato, attivando gli strumenti necessari per l'effettività della tutela.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
come modificato, prevede che, in caso di eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate, i rimborsi siano effettuati con riduzione del 50% e che, esaurite le risorse, non si proceda ad ulteriori rimborsi; tuttavia non consente di comprimere i diritti patrimoniali già giudizialmente accertati nel giudizio di ottemperanza.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
ha modificato il regime dei rimborsi fiscali connessi al sisma del 1990 introducendo limiti di spesa e modalità procedurali per il rispetto del tetto finanziario.
richiamato insieme alla disciplina previgente quale parte del quadro normativo da applicare nella verifica della disponibilità dei fondi per i rimborsi.
art. 14, comma 2, d.l. n. 660/1996
consente l'emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso per eseguire il pagamento anche in assenza immediata della copertura contabile, con successiva regolarizzazione.
d.m. 1 ottobre 2002
richiamato per le modalità e caratteristiche operative dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
d.m. 24 giugno 2015
richiamato per le modalità e caratteristiche operative dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza avente ad oggetto un giudicato di rimborso per benefici fiscali riconosciuti in relazione a eventi calamitosi, il giudice deve verificare se le risorse specialmente stanziate siano disponibili e, in caso di incapienza, deve attivare le procedure di contabilità pubblica idonee a consentire l'integrale esecuzione del giudicato.
- La disciplina sopravvenuta che pone limiti di spesa ai rimborsi non autorizza, di per sé, una falcidia definitiva del credito già accertato con sentenza passata in giudicato, dovendosi invece assicurare la piena attuazione del comando giudiziale.
- Tra gli strumenti esecutivi utilizzabili dal giudice dell'ottemperanza rientra anche lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, quale mezzo per garantire il pagamento nelle more della regolarizzazione contabile.
- L'eventuale incapienza del fondo non elimina il diritto patrimoniale già riconosciuto in sede di merito, ma impone l'adozione di misure esecutive ulteriori e specifiche, anche mediante commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06854/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06855/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06856/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06857/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06858/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06860/2026 del 22/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →