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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 722/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava le ordinanze nn. 252 e 256 dell'8/07/2021 con le quali il Tribunale del riesame ha rigettato gli appelli avverso i provvedimenti del G.I.P. (9 e 19/06/2021) che avevano dichiarato inammissibile l'istanza di scarcerazione/annullamento della misura cautelare (applicata per partecipazione all'associazione mafiosa 'Black Axe'). Le censure riguardavano: 1) la declaratoria di inammissibilità dell'istanza trasmessa via raccomandata (sostenendo che non fosse mera reiterazione dell'istanza PEC ritenuta inammissibile); 2) la validità dell'uso della PEC come modalità di deposito degli atti (contestando l'inammissibilità per invio a indirizzo PEC distinto ma comunque abilitato); 3) la nullità dell'interrogatorio di garanzia per violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU, per il ridotto preavviso e per l'impossibilità pratica del difensore di consultare gli atti e di partecipare efficacemente (interrogatorio svolto da remoto, ricezione dell'avviso il giorno precedente, difficoltà di accesso alla cancelleria, distanza dello studio del difensore).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul piano formale il Tribunale aveva inizialmente rilevato l'inammissibilità della richiesta trasmessa a PEC ad indirizzo diverso da quello indicato dal provvedimento direttoriale, ma ha comunque esaminato nel merito le censure sull'interrogatorio di garanzia; la Suprema Corte ha ritenuto che l'erronea statuizione in rito non abbia inciso sull'esito, poiché la decisione era sorretta da ragioni autonome e incensurabili. I primi due motivi sono stati qualificati come aspecifici e inconducenti, essendo il petitum sostanzialmente identico e non avendo il ricorrente contrastato il contenuto dispositivo dell'ordinanza. Quanto alla presunta nullità dell'interrogatorio, è stata ritenuta manifestamente infondata: l'avviso era pervenuto il giorno precedente, il difensore poteva chiedere il differimento o nominare un sostituto (non risulta alcuna istanza di accesso inevasa), la distanza dello studio non precludeva la partecipazione e la disponibilità di una copia tradotta non configurava di per sé l'illegittimità dell'atto. La mancata richiesta motivata di differimento è stata considerata determinante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    norma richiamata come riferimento alla procedura e alle istanze difensive in fase cautelare (contestualizzazione del rimedio invocato)

  • art. 24, comma 6-sexies, d.l. 137/2021 (conv. l. 176/2020)

    prevede la sanzione di inammissibilità per depositi a PEC effettuati a indirizzi non compresi nell'elenco abilitato; la Corte osserva che tale inammissibilità opera solo se l'indirizzo PEC non è neppure ricompreso nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale, sicché l'invio a un indirizzo diverso ma comunque incluso nell'elenco non costituisce causa di inammissibilità

  • art. 302 cod. proc. pen.

    norma relativa alle impugnazioni e alle istanze di riesame/annullamento della misura cautelare, richiamata nel contesto della censura sulla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di scarcerazione

  • art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)

    invocato dal ricorrente per denunciare violazione del diritto di difesa nel corso dell'interrogatorio di garanzia; la Corte ritiene che la valutazione debba avvenire caso per caso e che nel presente caso non ricorra violazione, poiché il difensore aveva possibilità di chiedere differimento o nominare sostituti

  • art. 294 cod. proc. pen.

    fissa il termine inderogabile di cinque giorni per l'interrogatorio di garanzia; la giurisprudenza richiamata indica che la facoltà di chiedere il differimento entro tale termine è lo strumento idoneo a tutelare le esigenze difensive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali a seguito della declaratoria d'inammissibilità

Massime di principio

  • L'invio di atti a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento organizzativo non determina automaticamente l'inammissibilità se l'indirizzo utilizzato è comunque compreso nell'elenco abilitato dal Direttore dei sistemi informativi; l'inammissibilità opera solo per invii a indirizzi non compresi nell'allegato.
  • Errori formali o parti viziate della motivazione non annullano il provvedimento quando la decisione poggi su ragioni autonome, adeguate e incensurabili: si valuta l'eventuale vizio nel contesto dell'intero giudizio motivazionale.
  • La valutazione sulla lesione del diritto di difesa per notifiche ravvicinate deve essere concreta e tener conto della funzione dell'interrogatorio di garanzia (contatto immediato con il giudice della cautela); la circostanza che l'avviso sia pervenuto il giorno precedente non è di per sé sufficiente a sancire nullità se il difensore aveva mezzi pratici per partecipare o chiedere il differimento.
  • La facoltà e il dovere del difensore di presentare una motivata istanza di differimento rappresentano lo strumento primario per tutelare il diritto di difesa quando vi siano oggettive difficoltà di partecipazione: l'inerzia difensiva può precludere il riconoscimento di una violazione.
  • La mera disponibilità di una copia tradotta non esclude che all'indagato sia stata consegnata copia in lingua italiana; occorre allegare e provare specifiche carenze materiali o impedimenti per ottenere la nullità.
  • In presenza di provvedimenti cautelari adottati 'inaudita altera parte', l'immediatezza del contatto tra indagato e giudice prevale sull'esigenza difensiva di approfondita consultazione degli atti, salva la possibilità di differimento motivato.

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