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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 165/64 dell'8 settembre 2010 della Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione relativo all'acquisto del giugno 2002. Ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione della disciplina delle agevolazioni prima casa: a suo avviso, il requisito era avere destinato tempestivamente l'immobile ad abitazione principale, non avere trasferito entro 18 mesi la residenza anagrafica. Con il terzo motivo ha lamentato una motivazione carente, sostenendo che bollette delle utenze e pagamenti condominiali provavano il trasferimento effettivo entro il termine. Il riacquisto era avvenuto contestualmente, nel giugno 2002, alla vendita dell'immobile acquistato nell'aprile 1999 in regime agevolato; la residenza anagrafica nel nuovo immobile era stata trasferita soltanto nell'aprile 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, trattati congiuntamente perché connessi. Ha stabilito che il requisito dell'adibizione del nuovo immobile ad abitazione principale, ai fini della conservazione dell'agevolazione, va interpretato alla luce dei presupposti generali della disciplina prima casa e richiede il trasferimento della residenza anagrafica entro il termine previsto; non è sufficiente dimostrare una residenza di fatto. Poiché il trasferimento anagrafico era avvenuto nell'aprile 2006, oltre i 18 mesi dall'acquisto del giugno 2002, le bollette e i pagamenti condominiali non potevano superare il dato anagrafico e l'avviso di liquidazione è stato ritenuto legittimo. È stata respinta anche l'istanza di riunione con il ricorso n. 6192/11, in ragione dell'autonomia degli avvisi e delle sentenze impugnate. G.A. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.200 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, comma 1, lettera a), e comma 4

    In definitiva, sulla base di tale orientamento giurisprudenziale - che si ritiene di condividere - il disposto normativo in questione, secondo cui le disposizioni di revoca dell'agevolazione "non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici dl cui al presente articolo proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, deve essere interpretato con riferimento ai presupposti generali dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di cui al comma 1. della nota 2 bis in esame; tra i quali rientra, appunto, il trasferimento nell'immobile acquistato della residenza, per tale dovendosi intendere quella anagrafica.

    La previsione che consente di conservare i benefici dopo la vendita dell'immobile agevolato, acquistandone un altro da destinare ad abitazione principale, va letta insieme ai requisiti generali dell'agevolazione. Per la Corte, il requisito della residenza è soddisfatto soltanto con il trasferimento della residenza anagrafica entro il termine applicabile; la dimora effettiva, se contrastante con i registri anagrafici, non basta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Sono le disposizioni processuali in base alle quali il ricorrente ha formulato le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di carenza motivazionale. La Corte le ha esaminate nel merito, ritenendo infondate tutte le doglianze.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La disposizione è richiamata per la memoria depositata dal ricorrente nel giudizio di cassazione; il provvedimento non le attribuisce una distinta funzione decisoria.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa collega il beneficio alla residenza e il sistema richiede il dato anagrafico, la sola prova della dimora effettiva non sostituisce il trasferimento formale della residenza entro il termine stabilito.
  • Il requisito dell'abitazione principale previsto per conservare un'agevolazione in caso di rivendita e successivo riacquisto va interpretato in coerenza con i requisiti generali della medesima agevolazione.
  • Documenti come bollette e riparti condominiali possono attestare l'utilizzo concreto di un immobile, ma, secondo questa decisione, non prevalgono su risultanze anagrafiche incompatibili quando la disciplina attribuisce rilievo alla residenza anagrafica.
  • In una controversia analoga occorre verificare con precisione il termine legale e la data del trasferimento anagrafico: il trasferimento oltre il termine può comportare la revoca del beneficio e il recupero dell'imposta, anche se l'immobile era abitato di fatto prima.

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