Sentenza del 30/10/2015 n. 22246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativa al 2003, con cui erano state revocate le agevolazioni «prima casa» perché l’immobile acquistato sarebbe stato di lusso, avendo una superficie superiore a 240 mq. La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 39/38/2009 depositata il 10 giugno 2009, aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’avviso, ritenendo che le caratteristiche di lusso risultassero da una visura catastale contestata e non fossero state effettivamente riscontrate. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse annullato l’atto per il solo fatto che il contribuente aveva contestato le misurazioni. B.P. si è costituito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia: il motivo relativo al vizio di motivazione non conteneva la sintesi espositiva dei fatti controversi richiesta dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis perché la sentenza d’appello era stata depositata durante la vigenza del d.lgs. n. 40 del 2006. In particolare mancava il necessario «quesito di fatto», che delimitasse con chiarezza il fatto controverso e le ragioni della lamentata omissione o insufficienza motivazionale. La decisione della CTR che aveva annullato l’avviso è quindi rimasta ferma, senza che la Cassazione esaminasse nel merito la questione delle caratteristiche di lusso dell’immobile. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L'esposizione del denunciato vizio di motivazione non tiene conto, difatti, di quanto più volte affermato dal giudice di legittimità sul tema della sintesi necessaria per il relativo esame, tema affrontato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che hanno all'uopo specificato (Cass. ss.uu. 20603/07) l'esatta portata del sintagma chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Per impugnare una sentenza per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, il ricorso doveva contenere una specifica sintesi del fatto controverso e delle ragioni del vizio, funzionale a delimitare la censura e a consentirne la valutazione di ammissibilità. La mancanza di tale sintesi comporta l’inammissibilità del motivo e del ricorso.
La disposizione è indicata come base del motivo di ricorso per omessa motivazione. La Corte non ne ha esaminato il merito, poiché la censura è risultata inammissibile per inosservanza del requisito formale previsto dall’art. 366-bis c.p.c.
È richiamato per individuare il regime processuale applicabile ratione temporis: poiché la sentenza d’appello fu depositata mentre era vigente tale decreto, il ricorso era soggetto all’obbligo di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione nel regime processuale applicabile a questa decisione, non basta descrivere genericamente l’errore: occorre formulare una sintesi chiara e autonoma del fatto controverso e spiegare perché la motivazione sarebbe omessa, contraddittoria o insufficiente. La sua mancanza può rendere il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- Prima di valutare una censura in cassazione va verificato il regime processuale applicabile in base alla data di deposito della decisione impugnata: requisiti formali previsti dalla disciplina vigente nel periodo pertinente possono determinare l’inammissibilità.
- Una pronuncia di inammissibilità non equivale a una conferma nel merito delle ragioni sostanziali della parte resistente; tuttavia, nel caso concreto, ha lasciato ferma la decisione d’appello favorevole al contribuente e ha comportato la condanna dell’Agenzia alle spese.
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