Cassazione Penale, Ordinanza n. 10681/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, articolava due censure: 1) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 81, secondo comma, c.p., per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è privo di concreta specificità e, comunque, mira a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla unicità del disegno criminoso. Quanto al secondo motivo, la doglianza è ritenuta parimenti generica e manifestamente infondata, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era già congruamente fondata su elementi negativi ritenuti decisivi e sull'assenza di elementi positivi valorizzabili.
Norme richiamate
In tema di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione inadeguata o illogica.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato come parametro per la censura sulla continuazione; la Corte ribadisce che non basta contestare in astratto la valutazione di merito, occorrendo specificità e confronto puntuale con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- L'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La presenza di condotte analoghe, beni giuridici parzialmente identici e reati omogenei non è sufficiente, da sola, a dimostrare la continuazione, potendo invece essere indice di un più ampio programma di vita delinquenziale.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non è sufficiente.
- Nel diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti; è sufficiente un richiamo congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi.
- La valutazione sull'applicazione delle attenuanti generiche è sorretta da ampia discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando sia logicamente e adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
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