Cassazione Penale, Sentenza n. 2299/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 07/06/2021 che non aveva convalidato il fermo operato dalla polizia giudiziaria per il reato di tentato omicidio aggravato da futili motivi; il Procuratore deduceva violazione degli artt. 384 e 391 c.p.p., sostenendo che il fermo, pur avvenuto dopo che il pubblico ministero aveva assunto la direzione delle indagini, era legittimo ai sensi dell'art. 384, comma 3, perché la polizia aveva successivamente individuato l'indagato tramite positioning del cellulare e sussisteva il fondato pericolo di fuga trattandosi di soggetto clandestino e privo di stabile dimora, precedentemente irreperibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il giudice ha rilevato che il GIP aveva valutato solo il comma 2 dell'art. 384 c.p.p. omettendo di considerare il comma 3, che autorizza la polizia giudiziaria a procedere al fermo anche dopo che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini qualora vi sia una successiva individuazione dell'indiziato o sopravvengano elementi che rendano fondato il pericolo di fuga e l'urgenza non consenta di attendere il provvedimento del pubblico ministero. Alla luce degli elementi forniti dal Procuratore (individuazione tramite positioning, status di clandestino, precedenti irreperibilità) il fermo è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
Il comma 3 autorizza la polizia giudiziaria, anche dopo che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini, a procedere al fermo di propria iniziativa quando l'indiziato sia successivamente individuato o sopraggiungano specifici elementi che rendano fondato il pericolo di fuga e l'urgenza non permetta di attendere il provvedimento del pubblico ministero; il GIP non ha correttamente valutato tale disposizione
La violazione di tale articolo era dedotta nel ricorso ma non risultano nel provvedimento della Corte elementi specifici trattati sulla base di questa norma; la decisione si è risolta con riferimento prioritario all'art. 384 c.p.p.
Massime di principio
- La polizia giudiziaria può effettuare un fermo anche dopo che il pubblico ministero ha assunto la direzione delle indagini se emergono nuove circostanze che giustificano l'urgenza (es. successiva individuazione dell'indagato, concreti indizi di imminente fuga) ai sensi dell'art. 384, comma 3 c.p.p.
- La documentazione delle ragioni dell'urgenza (modalità di individuazione, condizioni di irreperibilità o mancanza di stabile dimora, pericolo di fuga) è determinante per la legittimità del fermo e per la sua convalida giudiziaria.
- Il GIP chiamato a valutare la convalida del fermo deve considerare non solo il comma 2 dell'art. 384 c.p.p. ma anche il comma 3; un'omissione di tale valutazione può portare all'annullamento dell'ordinanza di non convalida in sede di legittimità.
- In caso di situazioni analoghe, il Procuratore o la polizia dovrebbero mettere in evidenza ogni elemento sopravvenuto (es. dati di geolocalizzazione, comportamento elusivo, assenza di dimora stabile) che renda fondato il pericolo di fuga e l'impossibilità di attendere l'intervento del pubblico ministero.
- La Corte di Cassazione è pronta ad annullare senza rinvio le decisioni che non tengono conto delle previsione del comma 3 dell'art. 384 quando i fatti mostrino chiaramente la sussistenza dei presupposti di urgenza e individuazione sopravvenuta.
Testo integrale
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