Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 402/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che confermava la misura cautelare (iniziata in carcere e poi sostituita con arresti domiciliari). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 267 c.p.p. per presunta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali tra presenti in virtù dell'omessa autorizzazione nella proroga del 14/09/2021 (intercettazioni effettuate tramite trojan sul cellulare di un coindagato); 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. perché le captazioni a carico del ricorrente ricadrebbero nel periodo inutilizzabile e la loro esclusione farebbe venire meno la gravità indiziaria; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata valutazione dell'incensuratezza e dell'episodicità, dunque mancanza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non indicava quali specifiche intercettazioni ambientali sarebbero inutilizzabili né l'incidenza della loro esclusione sulla prova di resistenza, mentre secondo e terzo motivo sono stati considerati inesatti per difetto di specificità esterna e per mancato confronto puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Il ricorso contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni per vizi del decreto di proroga; la Corte richiama che l'inutilizzabilità è sanzione riferita alle singole conversazioni e che in Cassazione chi impugna deve indicare quali specifiche intercettazioni sarebbero affette dal vizio e l'incidenza della loro esclusione sulla prova complessiva

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza delle captazioni nel periodo contestato; la Corte ha ritenuto il motivo generico in mancanza di individuazione puntuale delle intercettazioni e della loro incidenza sulla gravità indiziaria

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocato per censurare la sussistenza delle esigenze cautelari (gravità indiziaria, personalità dell'indagato); la Corte ha rilevato la mancanza di specifica critica alla motivazione del provvedimento impugnato, rendendo il motivo inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo il ricorso privo dei requisiti di ammissibilità ma non dolosamente temerario

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato come norma procedurale ai sensi della quale è stato trattato il ricorso; non incide sul merito delle argomentazioni di inammissibilità svolte dalla Corte

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità delle intercettazioni è una sanzione riferita a singole conversazioni: chi la invoca in Cassazione deve indicare concretamente quali captazioni sono viziati e dimostrare l'effetto della loro esclusione sulla persistenza della gravità indiziaria (prova di resistenza).
  • Un vizio formale nel decreto di autorizzazione non comporta automaticamente l'esclusione di tutte le intercettazioni successive: è necessario un esame specifico e la chiara individuazione delle intercettazioni affette dal vizio.
  • I motivi di cassazione che censurano la valutazione delle esigenze cautelari devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto rende i motivi inammissibili per difetto di specificità.
  • La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono generici o non indicano l'incidenza concreta delle presunte illegittimità sulle risultanze probatorie complessive.
  • In caso di contestazione di intercettazioni ottenute anche con trojan o mezzi informatici, è essenziale distinguere tra intercettazioni telefoniche/telematiche e intercettazioni ambientali tra presenti, indicando puntualmente quali risultanze si ritengono invalide.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.