Cassazione Penale, Sentenza n. 402/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che confermava la misura cautelare (iniziata in carcere e poi sostituita con arresti domiciliari). Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 267 c.p.p. per presunta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali tra presenti in virtù dell'omessa autorizzazione nella proroga del 14/09/2021 (intercettazioni effettuate tramite trojan sul cellulare di un coindagato); 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. perché le captazioni a carico del ricorrente ricadrebbero nel periodo inutilizzabile e la loro esclusione farebbe venire meno la gravità indiziaria; 3) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata valutazione dell'incensuratezza e dell'episodicità, dunque mancanza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico perché non indicava quali specifiche intercettazioni ambientali sarebbero inutilizzabili né l'incidenza della loro esclusione sulla prova di resistenza, mentre secondo e terzo motivo sono stati considerati inesatti per difetto di specificità esterna e per mancato confronto puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni per vizi del decreto di proroga; la Corte richiama che l'inutilizzabilità è sanzione riferita alle singole conversazioni e che in Cassazione chi impugna deve indicare quali specifiche intercettazioni sarebbero affette dal vizio e l'incidenza della loro esclusione sulla prova complessiva
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rilevanza delle captazioni nel periodo contestato; la Corte ha ritenuto il motivo generico in mancanza di individuazione puntuale delle intercettazioni e della loro incidenza sulla gravità indiziaria
Invocato per censurare la sussistenza delle esigenze cautelari (gravità indiziaria, personalità dell'indagato); la Corte ha rilevato la mancanza di specifica critica alla motivazione del provvedimento impugnato, rendendo il motivo inammissibile
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo il ricorso privo dei requisiti di ammissibilità ma non dolosamente temerario
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale ai sensi della quale è stato trattato il ricorso; non incide sul merito delle argomentazioni di inammissibilità svolte dalla Corte
Massime di principio
- L'inutilizzabilità delle intercettazioni è una sanzione riferita a singole conversazioni: chi la invoca in Cassazione deve indicare concretamente quali captazioni sono viziati e dimostrare l'effetto della loro esclusione sulla persistenza della gravità indiziaria (prova di resistenza).
- Un vizio formale nel decreto di autorizzazione non comporta automaticamente l'esclusione di tutte le intercettazioni successive: è necessario un esame specifico e la chiara individuazione delle intercettazioni affette dal vizio.
- I motivi di cassazione che censurano la valutazione delle esigenze cautelari devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto rende i motivi inammissibili per difetto di specificità.
- La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono generici o non indicano l'incidenza concreta delle presunte illegittimità sulle risultanze probatorie complessive.
- In caso di contestazione di intercettazioni ottenute anche con trojan o mezzi informatici, è essenziale distinguere tra intercettazioni telefoniche/telematiche e intercettazioni ambientali tra presenti, indicando puntualmente quali risultanze si ritengono invalide.
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